Fondo di garanzia per le vittime della strada: come fare la domanda di risarcimento

Con la sentenza n. 4936/2018 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’assicurazione della responsabilità civile.

Il conducente di un veicolo conveniva in giudizio Le Assicurazioni Generali s.p.a. quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, affinché il Giudice di Pace di Padova la condannasse a risarcire i danni patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro stradale causato da un veicolo che era stato oggetto di furto.

Il giudice di prime cure dichiarava improponibile la domanda attorea poiché il danneggiato non aveva provveduto a chiedere il risarcimento del danno, con raccomandata A.R., all’impresa designata, ma erroneamente aveva inviato la lettera soltanto alla CONSAP – Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Al riguardo mette conto rilevare che l’art. 287 del Codice delle Assicurazioni private (D. lgs. 209/2005) dispone espressamente che l’azione del risarcimento deve essere trasmessa a mezzo di raccomandata all’impresa designata, inviandone altresì una copia alla CONSAP.

Avverso la sentenza del giudice di prime cure il conducente proponeva gravame dinanzi al Tribunale di Padova, il quale all’esito del giudizio confermava quanto statuito dal Giudice di Pace e pertanto rigettava l’appello proposto.

Il conducente proponeva quindi ricorso per Cassazione lamentando il fatto che il Giudice d’appello aveva omesso di considerare che la richiesta risarcitoria fosse ugualmente pervenuta all’impresa designata: infatti la richiesta di risarcimento era stata indirizzata alla CONSAP, la quale l’aveva poi trasmessa ad Assicurazioni Generali s.p.a..

Pertanto, per il ricorrente la procedura di risarcimento di cui all’art. 287 D. l.g. 209/2005 era stata rispettata e conseguentemente l’improponibilità della domanda rilevata dal giudice di primo grado e dal giudice d’appello era da considerarsi del tutto illegittima.

I giudici del Palazzaccio rilevavano che “eventuali mancanze della richiesta non sono ostative alla proponibilità della domanda e possono essere “sanate” dalla collaborazione tra le parti; tuttavia, una richiesta rivolta ad un soggetto diverso dall’assicuratore non può sortire l’effetto di porre la compagnia assicuratrice in mora, né quello di far decorrere i termini prescritti dagli artt. 145 o 148 o 287 del Codice delle assicurazioni private.”

Gli ermellini infatti ritenevano che “nel caso di specie, il giudice di merito (al quale non può addebitarsi – come invece fa la ricorrente – l’omesso esame di circostanze, dato che il Tribunale ha tenuto in considerazione anche la missiva inviata alla danneggiata dalla società incaricata da Generali Italia della liquidazione dei sinistri, che prova la consapevolezza dell’assicuratore circa la pretesa della C. ma non già la corretta individuazione della compagnia tenuta al risarcimento) ha accertato l’inesistenza di una qualsivoglia richiesta di risarcimento inviata con lettera raccomandata alla Assicurazioni Generali (la circostanza è confermata dalla stessa ricorrente) e ha conseguentemente – e correttamente – ritenuto irrilevante che l’istanza spedita alla CONSAP sia comunque pervenuta aliunde alla compagnia assicuratrice.

Alla stregua di quanto sopra, la Suprema Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della resistente.

Dott. Matteo Pavia