Limiti di velocità: basta superarlo di 0,1 km/h per far scattare lo scaglione sanzionatorio più elevato
Con la sentenza n. 3781/2018 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della circolazione stradale e nello specifico dell’accertamento della velocità dei veicoli a motore.
La vicenda fattuale traeva origine da un verbale di accertamento notificato al conducente di un veicolo con il quale gli veniva contestata la violazione dell’art. 142, comma 8, C.d.s. per aver superato il limite di velocità consentito sul tratto di strada percorso.
Il conducente presentava tempestiva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Padova al fine di chiedere l’annullamento del suindicato verbale di accertamento.
Stante il rigetto della predetta opposizione, il conducente proponeva tempestivo gravame dinanzi al Tribunale di Padova, il quale, uniformandosi a quanto statuito dal giudice di prime cure, rigettava l’appello proposto.
Infatti il Tribunale riscontrava che la velocità rilevata pari a km/h 85,1, decurtata dei 5km/h di tolleranza minima consentita e dunque pari a 80,1 km/h, era superiore di oltre 10 km/h al limite di velocità di 70 km/h e pertanto si riscontravano i presupposti per l’applicazione della sanzione ex art. 142, comma 8, c.d.s.
Avverso la sentenza del giudice del gravame, il conducente proponeva ricorso per Cassazione assumendo che il giudice d’appello non avrebbe compreso il senso della censura formulata dall’appellante con la quale veniva contestato il fatto che il valore 0,1 dopo la velocità di 80 km/h, come attestato inoltre da una relazione di un illustrissimo matematico accademico, non sarebbe scientificamente e tecnicamente affidabile.
Pertanto, ai fini del calcolo della sanzione, si doveva tenere presente la velocità di 80 km/h, la quale rientrava nella fattispecie sanzionatoria meno grave prevista dall’art. 142, comma 7, c.d.s. e non in quella stabilita dal comma 8, dell’art. 142 c.d.s. applicata al caso di specie.
Sulla base di quanto già ampiamente ritenuto dai giudici di primo e secondo grado, gli Ermellini specificavano che “nel sistema sanzionatorio previsto dal legislatore dell’art. 142 la proporzionalità è assicurata dalla previsione di scaglioni di velocità, ai quali corrispondono sanzioni progressivamente più elevate, e la struttura della norma, con la indicazione “non oltre (…) km/h”, assume il valore 0,1 come elemento che determina il passaggio dall’uno all’altro scaglione”.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, i giudizi del Palazzaccio rigettavano il ricorso.
Dott. Matteo Pavia

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Stante il rigetto della predetta opposizione, il conducente proponeva tempestivo gravame dinanzi al Tribunale di Padova, il quale, uniformandosi a quanto statuito dal giudice di prime cure, rigettava l’appello proposto.
Infatti il Tribunale riscontrava che la velocità rilevata pari a km/h 85,1, decurtata dei 5km/h di tolleranza minima consentita e dunque pari a 80,1 km/h, era superiore di oltre 10 km/h al limite di velocità di 70 km/h e pertanto si riscontravano i presupposti per l’applicazione della sanzione ex art. 142, comma 8, c.d.s.
Avverso la sentenza del giudice del gravame, il conducente proponeva ricorso per Cassazione assumendo che il giudice d’appello non avrebbe compreso il senso della censura formulata dall’appellante con la quale veniva contestato il fatto che il valore 0,1 dopo la velocità di 80 km/h, come attestato inoltre da una relazione di un illustrissimo matematico accademico, non sarebbe scientificamente e tecnicamente affidabile.
Pertanto, ai fini del calcolo della sanzione, si doveva tenere presente la velocità di 80 km/h, la quale rientrava nella fattispecie sanzionatoria meno grave prevista dall’art. 142, comma 7, c.d.s. e non in quella stabilita dal comma 8, dell’art. 142 c.d.s. applicata al caso di specie.
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