Esecuzione: iscrizione a ruolo tardiva comporta improcedibilità insanabile
Con l’ordinanza 1058/2018 la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Milano n.2657/16 che confermava la pronuncia del Giudice di primo grado che dichiarava improcedibile l’opposizione proposta perché nell’iscrivere a ruolo la causa di merito non era stato rispettato il termine perentorio fissato dall’art. 616 c.p.c.
Nel caso di specie la ricorrente aveva intrapreso l’esecuzione mobiliare, nelle forme del pignoramento presso terzi, nei confronti del padre con lo scopo di ottenere gli arretrati dovuti dallo stesso per il suo mantenimento. Successivamente il padre formulava opposizione all’esecuzione e il Giudice esecutivo, rigettando l’istanza di sospensione, fissava il termine per il giudizio di merito. A seguito dell’inerzia del padre, la figlia provvedeva a notificargli un atto di citazione in giudizio, chiedendo l’accertarsi dell’inesistenza delle ragioni di opposizione. All’udienza di comparizione si costituiva in giudizio il padre e il Giudice dichiarava improcedibile l’opposizione della figlia perché l’iscrizione a ruolo dell’atto di citazione non aveva rispettato il termine perentorio fissato dall’art. 616 c.p.c.
Con un unico motivo il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse violato gli artt. 181 e 307 c.p.c. e che la conseguenza della improcedibilità, a fronte della ritardata costituzione in giudizio della controparte, fosse la cancellazione della causa dal ruolo, con facoltà di riassumerla nei tre mesi.
La Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha stabilito che “non si tratta infatti di tardiva costituzione in giudizio, sanabile qualora l’altra parte si costituisca tempestivamente (secondo il principio espresso da Cass. n. 3626 del 2014), ma di tardiva iscrizione della causa a ruolo, con violazione di un termine espressamente indicato come perentorio, in quanto la conseguenza del mancato rispetto di un termine perentorio – e come tale è espressamente indicato il termine per l’iscrizione della causa a ruolo, previsto dall’art. 616 c.p.c. – è l’improcedibilità, che non ammette sanatorie.”
Dott. Adriano Izzo

Esecuzione: iscrizione a ruolo tardiva comporta improcedibilità insanabile
Con l’ordinanza 1058/2018 la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Milano n.2657/16 che confermava la pronuncia del Giudice di primo grado che dichiarava improcedibile l’opposizione proposta perché nell’iscrivere a ruolo la causa di merito non era stato rispettato il termine perentorio fissato dall’art. 616 c.p.c.
Nel caso di specie la ricorrente aveva intrapreso l’esecuzione mobiliare, nelle forme del pignoramento presso terzi, nei confronti del padre con lo scopo di ottenere gli arretrati dovuti dallo stesso per il suo mantenimento. Successivamente il padre formulava opposizione all’esecuzione e il Giudice esecutivo, rigettando l’istanza di sospensione, fissava il termine per il giudizio di merito. A seguito dell’inerzia del padre, la figlia provvedeva a notificargli un atto di citazione in giudizio, chiedendo l’accertarsi dell’inesistenza delle ragioni di opposizione. All’udienza di comparizione si costituiva in giudizio il padre e il Giudice dichiarava improcedibile l’opposizione della figlia perché l’iscrizione a ruolo dell’atto di citazione non aveva rispettato il termine perentorio fissato dall’art. 616 c.p.c.
Con un unico motivo il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse violato gli artt. 181 e 307 c.p.c. e che la conseguenza della improcedibilità, a fronte della ritardata costituzione in giudizio della controparte, fosse la cancellazione della causa dal ruolo, con facoltà di riassumerla nei tre mesi.
La Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha stabilito che “non si tratta infatti di tardiva costituzione in giudizio, sanabile qualora l’altra parte si costituisca tempestivamente (secondo il principio espresso da Cass. n. 3626 del 2014), ma di tardiva iscrizione della causa a ruolo, con violazione di un termine espressamente indicato come perentorio, in quanto la conseguenza del mancato rispetto di un termine perentorio – e come tale è espressamente indicato il termine per l’iscrizione della causa a ruolo, previsto dall’art. 616 c.p.c. – è l’improcedibilità, che non ammette sanatorie.”
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