Dell'Utri resta in carcere: no al differimento dell'esecuzione della pena
È quanto stabilito dall’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma n. 581 del febbraio 2018 che ha rigettato la richiesta di differimento dell’esecuzione della pena presentata dai legali di Dell’Utri, detenuto attualmente nella Casa Circondariale di Rebibbia per una condanna definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa.
I difensori hanno sostenuto che il prolungarsi della detenzione costituirebbe grave pregiudizio alla salute del condannato, esponendolo a serio rischio quoad vitam.
Difatti Dell’Utri è affetto da adenocarcinoma acinare prostatico, per il quale sono poste tre opzioni terapeutiche: attesa vigile, radioterapia e operazione chirurgica.
Il Tribunale ha però ribadito che i dati clinici devono essere rigorosamente ponderati con gli altri elementi e, in particolare, con le ragioni di sicurezza pubblica espressamente indicate dal legislatore.
Nel caso di specie, le condizioni cliniche di Dell’Utri sono serie ma altrettanto stabili e non si sono evidenziati aggravamenti sintomatici tali da ipotizzare il concreto verificarsi di gravi eventi.
Continua il Tribunale di Sorveglianza di Roma sostenendo che la condanna dell’ex politico di Popolo della Libertà e di Forza Italia per concorso esterno nell’associazione mafiosa Cosa Nostra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 416 bis c.p., comporta l’inammissibilità dei benefici penitenziari, in particolare del differimento dell’esecuzione della pena.
La posizione di Dell’Utri infatti non è in alcun modo rassicurante, posto che innanzi tutto egli è identificabile quale perno nella presunta trattativa Stato-Mafia, che il medesimo abbia avuto stretti rapporti con i vertici di Cosa Nostra dal 1970 al 1992, che abbia riportato diverse condanne per evasione fiscale e per omesso versamento di ritenute certificate, nonché in considerazione della pregressa latitanza in Libano, nonostante l’età, la patologia cardiaca e le altre affezioni.
Di conseguenza il recente tentativo di sottrarsi all’esecuzione della condanna penale, non esclude nuovamente la possibilità di fuga e proprio per queste ragioni il Tribunale di Sorveglianza di Roma con la suddetta ordinanza non ha concesso il differimento dell’esecuzione della pena nella misura della detenzione domiciliare rigettando l’istanza.
Dott. Vincenzo Di Capua

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È quanto stabilito dall’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma n. 581 del febbraio 2018 che ha rigettato la richiesta di differimento dell’esecuzione della pena presentata dai legali di Dell’Utri, detenuto attualmente nella Casa Circondariale di Rebibbia per una condanna definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa.
I difensori hanno sostenuto che il prolungarsi della detenzione costituirebbe grave pregiudizio alla salute del condannato, esponendolo a serio rischio quoad vitam.
Difatti Dell’Utri è affetto da adenocarcinoma acinare prostatico, per il quale sono poste tre opzioni terapeutiche: attesa vigile, radioterapia e operazione chirurgica.
Il Tribunale ha però ribadito che i dati clinici devono essere rigorosamente ponderati con gli altri elementi e, in particolare, con le ragioni di sicurezza pubblica espressamente indicate dal legislatore.
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Continua il Tribunale di Sorveglianza di Roma sostenendo che la condanna dell’ex politico di Popolo della Libertà e di Forza Italia per concorso esterno nell’associazione mafiosa Cosa Nostra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 416 bis c.p., comporta l’inammissibilità dei benefici penitenziari, in particolare del differimento dell’esecuzione della pena.
La posizione di Dell’Utri infatti non è in alcun modo rassicurante, posto che innanzi tutto egli è identificabile quale perno nella presunta trattativa Stato-Mafia, che il medesimo abbia avuto stretti rapporti con i vertici di Cosa Nostra dal 1970 al 1992, che abbia riportato diverse condanne per evasione fiscale e per omesso versamento di ritenute certificate, nonché in considerazione della pregressa latitanza in Libano, nonostante l’età, la patologia cardiaca e le altre affezioni.
Di conseguenza il recente tentativo di sottrarsi all’esecuzione della condanna penale, non esclude nuovamente la possibilità di fuga e proprio per queste ragioni il Tribunale di Sorveglianza di Roma con la suddetta ordinanza non ha concesso il differimento dell’esecuzione della pena nella misura della detenzione domiciliare rigettando l’istanza.
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