
Riscossione: per l’ipoteca serve il contraddittorio
Con l’ordinanza n. 14825 del 14 giugno 2017 la Corte di Cassazione, sez VI, ha affrontato il tema della nullità dell’iscrizione ipotecaria per l’omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Nel caso di specie, il contribuente si è visto rigettare la propria domanda parzialmente in primo grado ed integralmente in secondo, ed ha pertanto proposto ricorso in Cassazione avverso quest’ultima decisione.
In particolare il ricorrente denunciava non solo una violazione di legge, in quanto la CTR non aveva tenuto conto che l’ipoteca era stata iscritta senza rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, ma anche l’omessa pronuncia in ordine alla questione della violazione dell’ art. 50 dpr n. 602 del 1973.
La Corte di Cassazione, ha ritenuto il primo motivo fondato ed assorbente sul piano logico giuridico rispetto al secondo ed ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata accogliendo il ricorso.
Secondo l’insegnamento della Suprema Corte: “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.”
La Corte di Cassazione ha dunque ritenuto che il citato principio sia legittimamente applicabile al caso di specie poiché il contribuente non ha ricevuto alcun avviso contenente l’intimazione ad adempiere, e quindi non è stato messo nelle condizioni di evitare l’iscrizione dell’ipoteca.
Dott. Adriano Izzo

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In particolare il ricorrente denunciava non solo una violazione di legge, in quanto la CTR non aveva tenuto conto che l’ipoteca era stata iscritta senza rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, ma anche l’omessa pronuncia in ordine alla questione della violazione dell’ art. 50 dpr n. 602 del 1973.
La Corte di Cassazione, ha ritenuto il primo motivo fondato ed assorbente sul piano logico giuridico rispetto al secondo ed ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata accogliendo il ricorso.
Secondo l’insegnamento della Suprema Corte: “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.”
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