
Mamma troppo social, il giudice tutela il figlio
Il Tribunale di Roma, sez. I Civile con ordinanza 23 dicembre 2017 ha imposto ad una madre il divieto di pubblicare sui social foto o video del figlio.
Il ragazzo minorenne è affidato ad un tutore che aveva richiesto l’iscrizione dello stesso ad un istituto scolastico estero. Il Giudice ha individuato una situazione insostenibile caratterizzata dalle eccessive pressioni che il ragazzo subisce in Italia soprattutto per mano della madre. La donna, infatti, condivide sui social network informazioni dettagliate sulla sua storia familiare e sulle controversie legali in cui il ragazzo è implicato.
L’intollerabilità del contesto sociale in cui il sedicenne si è ritrovato, ha condotto il Giudice ad accogliere la richiesta del tutore di iscrizione alla scuola estera a spese di entrambi i genitori.
Inoltre il Giudice ha disposto «a tutela del minore e al fine di evitare il diffondersi di informazioni anche nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo, l’immediata cessazione della diffusione da parte della madre in social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio».
L’inottemperanza del divieto sarà “punita” con l’applicazione della misura coercitiva indiretta di cui all’art. 614-bis c.p.c.: «in caso di mancata ottemperanza della madre all’obbligo di interrompere la diffusione di immagini, video, informazioni relative al figlio nei social network, ovvero di mancata ottemperanza all’obbligo di rimuove tali dati, la stessa dovrà corrispondere al ricorrente e al tutore l’importo indicato in dispositivo per la violazione posta in essere».
La necessità di tutela del minore potrà portare ad una misura coercitiva «disposta d’ufficio a maggior garanzia dell’interesse del figlio e, in quanto collegato a questo, dell’interesse del genitore a cui spetta pretendere il rispetto di quegli obblighi».
Dott.ssa Chiara Vaccaro

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L’inottemperanza del divieto sarà “punita” con l’applicazione della misura coercitiva indiretta di cui all’art. 614-bis c.p.c.: «in caso di mancata ottemperanza della madre all’obbligo di interrompere la diffusione di immagini, video, informazioni relative al figlio nei social network, ovvero di mancata ottemperanza all’obbligo di rimuove tali dati, la stessa dovrà corrispondere al ricorrente e al tutore l’importo indicato in dispositivo per la violazione posta in essere».
La necessità di tutela del minore potrà portare ad una misura coercitiva «disposta d’ufficio a maggior garanzia dell’interesse del figlio e, in quanto collegato a questo, dell’interesse del genitore a cui spetta pretendere il rispetto di quegli obblighi».
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