Ascensore in condominio: si paga per diventare comproprietario
Con l’ordinanza n. 20713 del 04/09/2017 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 1205/ 2013 che accertava il costo per l’installazione dell’ascensore nel condominio sostenuto dai ricorrenti e le relative quote di contribuzione nelle spese di gestione e manutenzione dell’impianto.
La Corte ha ribadito che “l’installazione ‘ex novo’ di un ascensore in un edificio in condominio costituisce innovazione che può essere deliberata dall’assemblea condominiale con le maggioranze prescritte dall’art. 1136 c.c., oppure direttamente realizzata con il consenso di tutti i condomini, così divenendo l’impianto di proprietà comune. Trattandosi, tuttavia, di impianto suscettibile di utilizzazione separata, essa può essere attuata anche a cura e spese di uno o di taluni condomini soltanto, salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.”
Dunque, l’ascensore, installato nell’edificio dopo la costruzione di quest’ultimo per iniziativa di parte dei condomini, non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene in proprietà a quelli di loro che l’abbiano impiantato a loro spese. Ciò dà luogo nel condominio ad una particolare comunione parziale dei proprietari dell’ascensore, analoga alla situazione avuta a mente dall’art. 1123, comma 3, c.c., comunione che è distinta dal condominio stesso, fino a quando tutti i condomini non abbiano deciso di parteciparvi.
Dott. Adriano Izzo

Ascensore in condominio: si paga per diventare comproprietario
Con l’ordinanza n. 20713 del 04/09/2017 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 1205/ 2013 che accertava il costo per l’installazione dell’ascensore nel condominio sostenuto dai ricorrenti e le relative quote di contribuzione nelle spese di gestione e manutenzione dell’impianto.
La Corte ha ribadito che “l’installazione ‘ex novo’ di un ascensore in un edificio in condominio costituisce innovazione che può essere deliberata dall’assemblea condominiale con le maggioranze prescritte dall’art. 1136 c.c., oppure direttamente realizzata con il consenso di tutti i condomini, così divenendo l’impianto di proprietà comune. Trattandosi, tuttavia, di impianto suscettibile di utilizzazione separata, essa può essere attuata anche a cura e spese di uno o di taluni condomini soltanto, salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.”
Dunque, l’ascensore, installato nell’edificio dopo la costruzione di quest’ultimo per iniziativa di parte dei condomini, non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene in proprietà a quelli di loro che l’abbiano impiantato a loro spese. Ciò dà luogo nel condominio ad una particolare comunione parziale dei proprietari dell’ascensore, analoga alla situazione avuta a mente dall’art. 1123, comma 3, c.c., comunione che è distinta dal condominio stesso, fino a quando tutti i condomini non abbiano deciso di parteciparvi.
Dott. Adriano Izzo
Recent posts.
La questione dell’impugnabilità in Cassazione del decreto reso all’esito del reclamo ex art. 283 CCII continua a impegnare la dottrina e la prassi del diritto concorsuale. In assenza di una previsione espressa all'interno del Codice [...]
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 luglio 2026 n.22960 (Pres. Ferro, Est. Farolfi), ha affrontato un tema cruciale nell’ambito del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Si è concentrata, [...]
La vicenda origina dall’impugnazione, da parte di Sesto Più S.r.l., di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36‑bis d.P.R. 600/1973, con cui veniva richiesto il pagamento di IVA 2018 [...]
Recent posts.
La questione dell’impugnabilità in Cassazione del decreto reso all’esito del reclamo ex art. 283 CCII continua a impegnare la dottrina e la prassi del diritto concorsuale. In assenza di una previsione espressa all'interno del Codice [...]
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 luglio 2026 n.22960 (Pres. Ferro, Est. Farolfi), ha affrontato un tema cruciale nell’ambito del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Si è concentrata, [...]

