Vizio di notifica, la nullità dell’atto conseguente

La Corte di Cassazione, sez. III Civile, con sentenza n. 24291/2017, depositata il 16 ottobre si è pronunciata in merito alla nullità dell’atto conseguente a un vizio di notifica.

Nel caso di specie, in una procedura di espropriazione immobiliare il debitore esecutato ha proposto opposizione agli atti esecutivi contestando l’esistenza del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento per vizio di notifica.

La domanda dell’opponente è stata rigettata dal Giudice di merito il quale, dopo aver dichiarato la nullità delle notificazioni, ha comunque rigettato l’opposizione poiché mediante la proposizione della stessa il Giudice ha ritenuto integrato il contraddittorio e di conseguenza sanati i vizi di notifica del titolo esecutivo e del precetto.

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha specificato che in primis secondo il disposto dell’art. 156 c.p.c. non può essere pronunciata la nullità di un atto che abbia raggiunto lo scopo cui è destinato ed in secundis che secondo il combinato disposto degli artt. 480 e 482 c.p.c. – e così come confermato dalla giurisprudenza di legittimità – la funzione tipica dell’atto di precetto è quella di permettere al debitore di adempiere sua sponte all’obbligazione portata dal titolo esecutivo di talchè da evitare l’esecuzione forzata.

Pertanto, gli Ermellini hanno continuato deducendo che il vizio di notifica del precetto non può ritenersi sanato dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. proprio perché lo scopo cui è preordinato l’atto di precetto è quello di evitare l’attuazione del pignoramento e nel caso di specie il pignoramento era nel frattempo già stato eseguito.

Alla luce di tali considerazioni, i Magistrati della Cassazione hanno pertanto enunciato i principi di diritto secondo cui “il vizio di notificazione dell’atto di precetto è sanato – ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. – in virtù della proposizione dell’opposizione, quale dimostrazione dell’intervenuta conoscenza dell’atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile per consentire all’intimato di prevenire l’attuazione del pignoramento” ed altresì che “il vizio di notificazione dell’atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per il raggiungimento dello scopo, giacché lo scopo tipico dell’atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese“.

Il ricorso è dunque stato accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti ex art. 384 c.p.c., la Suprema Corte ha deciso nel merito dichiarando la nullità dell’atto di precetto e del successivo atto di pignoramento.

Dott.ssa Carmen Giovannini