
Nasce il figlio, ergastolano ottiene permesso ad assistere la moglie
La Corte di Cassazione, sez. I Penale con sentenza n. 48424/17; depositata il 20 ottobre ha permesso ad un ergastolano di assistere alla nascita di suo figlio.
Il Tribunale di Sorveglianza aveva negato il permesso di necessità ex art. 30 ord. pen. relativo alla possibilità per l’ergastolano di stare vicino alla moglie in occasione della nascita del figlio.
Il tribunale aveva ritenuto che la nascita del figlio non costituiva evento irripetibile e quindi non aveva concesso il permesso.
Di parere contrario la Corte di Cassazione che ha valutato come «La nascita di un figlio rappresenta un evento emozionale di natura eccezionale e insostituibile, tale da realizzare un unicum indelebile nell’esperienza di vita».
Inoltre la Cassazione ha evidenziato, ai sensi dell’art. 30, comma 2, ord. pen., la possibilità di concedere ai detenuti il permesso di uscire dal carcere per eventi familiari di particolare gravità.
La gravità non è però solo legata a eventi luttuosi ma piuttosto è la capacità di un evento di incidere sulla vita di un detenuto.
Tra i requisiti per concedere il permesso, in coerenza con la funzione rieducativa della pena, è stato ritenuto dalla Cassazione molto rilevante, se non decisivo, l’influenza del contatto con i familiari nell’esperienza umana della detenzione carceraria.
Nel caso di specie, secondo la S.C., il Tribunale, confermando il diniego del permesso richiesto dal ricorrente, non si è conformato a detti principi. Infatti erroneamente è stato ritenuto che la nascita del figlio non fosse, per un genitore, un evento irripetibile.
La Corte ha accolto il ricorso con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza.
Dott.ssa Chiara Vaccaro

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Di parere contrario la Corte di Cassazione che ha valutato come «La nascita di un figlio rappresenta un evento emozionale di natura eccezionale e insostituibile, tale da realizzare un unicum indelebile nell’esperienza di vita».
Inoltre la Cassazione ha evidenziato, ai sensi dell’art. 30, comma 2, ord. pen., la possibilità di concedere ai detenuti il permesso di uscire dal carcere per eventi familiari di particolare gravità.
La gravità non è però solo legata a eventi luttuosi ma piuttosto è la capacità di un evento di incidere sulla vita di un detenuto.
Tra i requisiti per concedere il permesso, in coerenza con la funzione rieducativa della pena, è stato ritenuto dalla Cassazione molto rilevante, se non decisivo, l’influenza del contatto con i familiari nell’esperienza umana della detenzione carceraria.
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