
Mutuo: il tasso di soglia di interessi usurari
Con la sentenza n. 23192/17 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema degli interessi nel mutuo fondiario.
La vicenda traeva origine da un’opposizione allo stato passivo proposta da Bancapulia s.p.a., che aveva proposto domanda per l’ammissione al passivo fallimentare per un credito vantato in forza di un mutuo fondiario.
Il Tribunale di Matera, concordando con la decisione del giudice delegato, sosteneva che l’istituto di credito dovesse essere ammesso al passivo soltanto per l’ammontare della sorte capitale e non anche per gli interessi moratori e pertanto provvedeva a rigettare l’opposizione proposta dalla banca proprio perché al momento della pattuizione del mutuo il tasso degli interessi moratori era superiore al tasso soglia, configurando così una fattispecie di usura originaria e non successiva come sosteneva l’istituto di credito.
Per cui ai sensi dell’art. 1815 c.c. il Tribunale di Matera disponeva che la pattuizione del tasso di mora sotteso al contratto di mutuo fosse nulla e pertanto che nessun interesse – né moratorio né corrispettivo – fosse dovuto all’istituto di credito.
Avverso la predetta sentenza, Bancapulia s.p.a. proponeva ricorso per Cassazione lamentando l’erroneità della decisione del Tribunale nel ritenere che la nullità degli interessi usurari moratori si estendesse anche agli interessi corrispettivi, i quali non superavano il tasso soglia previsto ex lege.
Secondo quanto ritenuto da un orientamento consolidato degli Ermellini “in tema di contratto di mutuo, l’art. 1, L. n. 108/1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurai, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori”.
Alla luce di quanto esposto il ricorso proposto dall’istituto di credito veniva dichiarato manifestatamente infondato e conseguentemente rigettato.
Dott. Matteo Pavia

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Il Tribunale di Matera, concordando con la decisione del giudice delegato, sosteneva che l’istituto di credito dovesse essere ammesso al passivo soltanto per l’ammontare della sorte capitale e non anche per gli interessi moratori e pertanto provvedeva a rigettare l’opposizione proposta dalla banca proprio perché al momento della pattuizione del mutuo il tasso degli interessi moratori era superiore al tasso soglia, configurando così una fattispecie di usura originaria e non successiva come sosteneva l’istituto di credito.
Per cui ai sensi dell’art. 1815 c.c. il Tribunale di Matera disponeva che la pattuizione del tasso di mora sotteso al contratto di mutuo fosse nulla e pertanto che nessun interesse – né moratorio né corrispettivo – fosse dovuto all’istituto di credito.
Avverso la predetta sentenza, Bancapulia s.p.a. proponeva ricorso per Cassazione lamentando l’erroneità della decisione del Tribunale nel ritenere che la nullità degli interessi usurari moratori si estendesse anche agli interessi corrispettivi, i quali non superavano il tasso soglia previsto ex lege.
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