Eredità, l’accettazione con beneficio d’inventario

Con l’ordinanza n. 21212, sezione I Civile, depositata il 13 Settembre 2017 la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema del decorso dei termini di prescrizione e decadenza del beneficio di inventario nell’accettazione dell’eredità.

Ai sensi dell’art. 490 c.c., l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, produce l’effetto di tenere separato il patrimonio personale dell’erede da quello del de cuius, cosicché il primo risulterà obbligato verso i creditori del defunto solo con l’attivo ereditario. L’accettazione beneficiata si configura come un’ottima opportunità gestoria dei cespiti ereditari, anche se produce in capo al beneficiario una serie di obblighi, quali la redazione dell’inventario nei modi e tempi di legge, nonché la richiesta del vaglio del giudice per la maggior parte delle attività che riguardano il patrimonio ereditario.

Di talché non è difficile incorrere in una delle ipotesi di decadenza previste dal codice civile agli artt. 484 e seguenti.

La fattispecie in esame afferiva, appunto all’ipotesi di cui all’art. 493 c.c., tale per cui è causa di decadenza dal beneficio d’inventario l’alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione del Giudice.

In questo caso, secondo la S.C., “corretta si mostra la decisione della corte d’appello che ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla B., non essendo ancora decorso un decennio dalla data in cui l’atto di alienazione non autorizzato venne compiuto dall’erede con beneficio di inventario”.

Ecco, dunque, emergere il principio di diritto di cui in questione: i creditori possono agire per la decadenza dall’accettazione beneficiata entro il termine prescrizionale di dieci anni dal compimento dell’atto dispositivo del patrimonio ereditario non autorizzato dal Giudice.

Dott.ssa Carlotta Mastrantoni