Tentato suicidio repentino. La colpa non è della scuola
La Corte di Cassazione, sez. III Civile con ordinanza n. 17085/2017; depositata l’11 luglio ha rigettato la richiesta di risarcimento avanzata dai genitori di una giovane studentessa nei confronti di una Scuola e del Ministero dell’Istruzione.
Tale richiesta era stata effettuata in seguito al tentato suicidio messo in atto dalla figlia, all’epoca studentessa di scuola media, la quale si era gettata da una finestra durante una lezione.
La studentessa ha subito gravissimi danni e i genitori hanno attribuito la responsabilità del drammatico episodio agli insegnanti, a loro avviso non attenti e vigili quanto sarebbe stato opportuno. Tuttavia i Giudici, prima in Tribunale, poi in Corte d’Appello e ora, infine, in Cassazione hanno escluso che «gli obblighi di vigilanza e di protezione gravanti sull’istituto scolastico e sugli insegnanti» possano «estendersi al punto di considerare la concreta prevedibilità ed evitabilità dell’atto autolesivo».
Il tentato suicidio si è verificato «in modo inconsulto e repentino», così da escludere «ogni legame di causalità tra le eventuali omissioni contestabili alla scuola e ai docenti» e «i gravi danni alla salute» riportati dalla ragazza, lasciatasi cadere nel vuoto dal secondo piano dell’edificio.
Ciò ha fatto si che il risarcimento richiesto da genitori e figlia non fosse accolto.
Dott.ssa Chiara Vaccaro

Tentato suicidio repentino. La colpa non è della scuola
La Corte di Cassazione, sez. III Civile con ordinanza n. 17085/2017; depositata l’11 luglio ha rigettato la richiesta di risarcimento avanzata dai genitori di una giovane studentessa nei confronti di una Scuola e del Ministero dell’Istruzione.
Tale richiesta era stata effettuata in seguito al tentato suicidio messo in atto dalla figlia, all’epoca studentessa di scuola media, la quale si era gettata da una finestra durante una lezione.
La studentessa ha subito gravissimi danni e i genitori hanno attribuito la responsabilità del drammatico episodio agli insegnanti, a loro avviso non attenti e vigili quanto sarebbe stato opportuno. Tuttavia i Giudici, prima in Tribunale, poi in Corte d’Appello e ora, infine, in Cassazione hanno escluso che «gli obblighi di vigilanza e di protezione gravanti sull’istituto scolastico e sugli insegnanti» possano «estendersi al punto di considerare la concreta prevedibilità ed evitabilità dell’atto autolesivo».
Il tentato suicidio si è verificato «in modo inconsulto e repentino», così da escludere «ogni legame di causalità tra le eventuali omissioni contestabili alla scuola e ai docenti» e «i gravi danni alla salute» riportati dalla ragazza, lasciatasi cadere nel vuoto dal secondo piano dell’edificio.
Ciò ha fatto si che il risarcimento richiesto da genitori e figlia non fosse accolto.
Dott.ssa Chiara Vaccaro
Recent posts.
La sentenza n. 16835 del 29 maggio 2026 della Corte di Cassazione offre l'occasione per tornare su un tema di grande rilievo teorico e pratico nell'ambito delle obbligazioni solidali passive: il rapporto tra l'azione di [...]
Quando un'impresa affida a un'altra lo svolgimento di un servizio, il confine tra un appalto pienamente legittimo e una somministrazione illecita di manodopera può risultare più sottile di quanto appaia. La sola esistenza di un [...]
L'intelligenza artificiale entra sempre più frequentemente negli studi legali come strumento di supporto alla ricerca e alla redazione degli atti, ma il suo utilizzo non può prescindere da un rigoroso controllo umano. Lo ribadisce con [...]
Recent posts.
La sentenza n. 16835 del 29 maggio 2026 della Corte di Cassazione offre l'occasione per tornare su un tema di grande rilievo teorico e pratico nell'ambito delle obbligazioni solidali passive: il rapporto tra l'azione di [...]
Quando un'impresa affida a un'altra lo svolgimento di un servizio, il confine tra un appalto pienamente legittimo e una somministrazione illecita di manodopera può risultare più sottile di quanto appaia. La sola esistenza di un [...]

