
Multe non pagate, nel contenzioso esclusa la decisione secondo equità
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17212/2017, si esprime all’esito di un’opposizione avverso un provvedimento di fermo amministrativo: oggetto della questione è la notificazione all’attore di due cartelle esattoriali, aventi ad oggetto il mancato pagamento di sanzioni amministrative riguardati violazioni del Codice della Strada.
Il Giudice di Pace ha ritenuto di poter decidere il merito della questione ispirandosi alla “giustizia del caso concreto”, ovverosia determinando il suo convincimento sulla base di un giudizio equitativo.
Avverso tale decisione l’attore ha intentato il Giudizio d’Appello, che tuttavia è tornato a confermare il sindacato delle Prime Cure.
Infine, il presunto debitore ha adito la Suprema Corte, che accogliendo il ricorso, ha succintamente motivato l’ordinanza de qua sia da un punto di vista legislativo che giurisprudenziale: non solo la stessa legge esclude l’ammissibilità di tale sindacato nel caso di opposizione a sanzioni amministrative conseguenti a presunte violazioni del Codice della Strada (il d.lgs. n. 150/11 esclude l’applicabilità dell’art. 113 comma 2 c.p.c.), ma esiste altresì una Giurisprudenza di legittimità costante nel ritenere che in casi come questi non è ammesso il giudizio d’equità, poiché il petitum stesso insiste sulla presenza di un potere pubblico che si esplica nei confronti di un privato cittadino, che va pertanto tutelato.
Vengono, dunque, accolte le doglianze del ricorrente e cassata la sentenza impugnata.
Dott.ssa Carlotta Mastrantoni

Multe non pagate, nel contenzioso esclusa la decisione secondo equità
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Il Giudice di Pace ha ritenuto di poter decidere il merito della questione ispirandosi alla “giustizia del caso concreto”, ovverosia determinando il suo convincimento sulla base di un giudizio equitativo.
Avverso tale decisione l’attore ha intentato il Giudizio d’Appello, che tuttavia è tornato a confermare il sindacato delle Prime Cure.
Infine, il presunto debitore ha adito la Suprema Corte, che accogliendo il ricorso, ha succintamente motivato l’ordinanza de qua sia da un punto di vista legislativo che giurisprudenziale: non solo la stessa legge esclude l’ammissibilità di tale sindacato nel caso di opposizione a sanzioni amministrative conseguenti a presunte violazioni del Codice della Strada (il d.lgs. n. 150/11 esclude l’applicabilità dell’art. 113 comma 2 c.p.c.), ma esiste altresì una Giurisprudenza di legittimità costante nel ritenere che in casi come questi non è ammesso il giudizio d’equità, poiché il petitum stesso insiste sulla presenza di un potere pubblico che si esplica nei confronti di un privato cittadino, che va pertanto tutelato.
Vengono, dunque, accolte le doglianze del ricorrente e cassata la sentenza impugnata.
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