
Fissazione udienza: è valida la comunicazione effettuata a uno solo degli avvocati di una parte
Con la sentenza n. 10635/2017, depositata il 2 maggio u.s., la Sezione Lavoro della Suprema Corte è tornata a pronunciarsi circa la validità della notificazione e/o comunicazione eseguita nei confronti di uno solo degli Avvocati costituiti in favore di una parte.
Tale pronuncia di Cassazione trae origine dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo la quale dichiarava improcedibile il gravame proposto dal lavoratore avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli, rilevando che la difesa della parte appellante non aveva provveduto alla notifica del ricorso introduttivo del secondo grado di giudizio unitamente al decreto di fissazione udienza.
Con unico motivo il lavoratore ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 435, 82 e 84 c.p.c., e art. 350 c.p.c., comma 2, asserendo che il Giudice di appello avrebbe errato nel ritenere sufficiente la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza effettuata dalla Cancelleria nei confronti di uno solo dei difensori costituiti in giudizio.
Difatti, secondo l’assunto del ricorrente, la Cancelleria della Corte d’Appello avrebbe dovuto comunicare la suddetta fissazione dell’udienza di discussione ad entrambi i difensori costituiti, pena la nullità della comunicazione de qua.
Orbene, in considerazione delle doglianze rappresentate dal ricorrente nell’unico motivo di impugnazione, la Suprema Corte richiamando il consolidato principio enunciato dalla medesima a Sezioni Unite con la sentenza n. 12924/2014, ha precisato che “la nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l’eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell’obbligo di informare l’altro o gli altri procuratori”.
A ciò aggiungasi come, in mancanza di una espressa ed esplicita volontà della parte, il mandato alle liti conferito a più difensori sia da presumersi disgiunto e pertanto non debba considerarsi nulla la comunicazione – o la notificazione – ad uno soltanto di essi del provvedimento del giudice, essendo essa pienamente sufficiente per il raggiungimento dello scopo.
In considerazione di tutte le argomentazioni esposte la Suprema Corte concludeva per la sufficienza e validità della comunicazione e/o notificazione effettuata nei confronti di uno solo dei procuratori costituiti e per l’effetto rigettava il ricorso.
Dott. Giordano Mele

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Tale pronuncia di Cassazione trae origine dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo la quale dichiarava improcedibile il gravame proposto dal lavoratore avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli, rilevando che la difesa della parte appellante non aveva provveduto alla notifica del ricorso introduttivo del secondo grado di giudizio unitamente al decreto di fissazione udienza.
Con unico motivo il lavoratore ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 435, 82 e 84 c.p.c., e art. 350 c.p.c., comma 2, asserendo che il Giudice di appello avrebbe errato nel ritenere sufficiente la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza effettuata dalla Cancelleria nei confronti di uno solo dei difensori costituiti in giudizio.
Difatti, secondo l’assunto del ricorrente, la Cancelleria della Corte d’Appello avrebbe dovuto comunicare la suddetta fissazione dell’udienza di discussione ad entrambi i difensori costituiti, pena la nullità della comunicazione de qua.
Orbene, in considerazione delle doglianze rappresentate dal ricorrente nell’unico motivo di impugnazione, la Suprema Corte richiamando il consolidato principio enunciato dalla medesima a Sezioni Unite con la sentenza n. 12924/2014, ha precisato che “la nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l’eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell’obbligo di informare l’altro o gli altri procuratori”.
A ciò aggiungasi come, in mancanza di una espressa ed esplicita volontà della parte, il mandato alle liti conferito a più difensori sia da presumersi disgiunto e pertanto non debba considerarsi nulla la comunicazione – o la notificazione – ad uno soltanto di essi del provvedimento del giudice, essendo essa pienamente sufficiente per il raggiungimento dello scopo.
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