Licenziamento illegittimo, la sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione, sez. Lavoro con sentenza n. 9875/17, depositata il 19 aprile si è pronunciata in materia di licenziamento illegittimo.
Nel caso di specie, il Tribunale di Benevento ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un lavoratore disposto a seguito di procedura di mobilità ex L n. 223 del 1991 ed ha conseguentemente condannato la società datrice di lavoro, ovvero una s.r.l. in liquidazione, a pagare l’indennità risarcitoria di cui all’art. 18 della L. n. 300 del 1970 novellato.
La società in liquidazione si è vista successivamente respingere il reclamo proposto avverso la predetta sentenza dinanzi la Corte d’Appello di Napoli in virtù del fatto che – conformemente a quanto deciso in precedenza dal Tribunale – i Giudici di seconde cure hanno accertato la violazione dell’obbligo, da parte del datore di lavoro, di comunicare l’elenco dei lavoratori licenziati con tutte le altre notizie sull’attuazione delle procedure di mobilità agli enti regionali per l’impiego ed alle associazioni di categoria, nel termine di sette giorni dalla comunicazione dell’atto di recesso.
I Magistrati della Corte di Cassazione, chiamati in seguito a pronunciarsi, hanno ribadito il principio secondo cui: “in ipotesi di licenziamento collettivo per cessazione di attività d’impresa, la violazione del termine di sette giorni per le comunicazioni di cui all’art. 4, comma 9, della L. n. 223 del 1991, introdotto dall’art. 1, comma 44, della L. n. 92 del 2012, determina l’illegittimità del licenziamento e la sanzione del pagamento dell’indennità risarcitoria, per effetto dell’espresso richiamo dell’art. 24 della predetta legge all’art. 4 citato, operato al fine di consentire il controllo sindacale sull’effettività della scelta datoriale”.
Dunque, nel caso concreto, contrariamente a quanto lamentato dalla società ricorrente, nonostante si tratti di licenziamento collettivo per cessazione totale dell’attività produttiva ed azzeramento dell’intero organico, il superamento del termine di sette giorni previsto dall’art. 4, co. 9, della legge sopra citata per l’inoltro delle comunicazioni alle organizzazioni sindacali di categoria ed agli uffici regionali è di per sé idoneo ad inficiare la validità dei recessi comminati ai lavoratori.
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha pertanto rigettato il ricorso condannando la ricorrente al pagamento delle spese.
Dott.ssa Carmen Giovannini

Licenziamento illegittimo, la sentenza della Cassazione
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La società in liquidazione si è vista successivamente respingere il reclamo proposto avverso la predetta sentenza dinanzi la Corte d’Appello di Napoli in virtù del fatto che – conformemente a quanto deciso in precedenza dal Tribunale – i Giudici di seconde cure hanno accertato la violazione dell’obbligo, da parte del datore di lavoro, di comunicare l’elenco dei lavoratori licenziati con tutte le altre notizie sull’attuazione delle procedure di mobilità agli enti regionali per l’impiego ed alle associazioni di categoria, nel termine di sette giorni dalla comunicazione dell’atto di recesso.
I Magistrati della Corte di Cassazione, chiamati in seguito a pronunciarsi, hanno ribadito il principio secondo cui: “in ipotesi di licenziamento collettivo per cessazione di attività d’impresa, la violazione del termine di sette giorni per le comunicazioni di cui all’art. 4, comma 9, della L. n. 223 del 1991, introdotto dall’art. 1, comma 44, della L. n. 92 del 2012, determina l’illegittimità del licenziamento e la sanzione del pagamento dell’indennità risarcitoria, per effetto dell’espresso richiamo dell’art. 24 della predetta legge all’art. 4 citato, operato al fine di consentire il controllo sindacale sull’effettività della scelta datoriale”.
Dunque, nel caso concreto, contrariamente a quanto lamentato dalla società ricorrente, nonostante si tratti di licenziamento collettivo per cessazione totale dell’attività produttiva ed azzeramento dell’intero organico, il superamento del termine di sette giorni previsto dall’art. 4, co. 9, della legge sopra citata per l’inoltro delle comunicazioni alle organizzazioni sindacali di categoria ed agli uffici regionali è di per sé idoneo ad inficiare la validità dei recessi comminati ai lavoratori.
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