Notifica, la differenza tra inesistenza e nullità
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 7214/17, depositata il 21 marzo, si è pronunciata in tema di notifiche delineando la differenza fra nullità ed inesistenza delle stesse.
Nel caso di specie, la Corte Territoriale di Firenze ha ritenuto inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado poiché gli appellanti non l’avevano notificato presso lo Studio dell’attuale domiciliataria, bensì presso quello dei precedenti difensori; tale “errata” notifica è stata ritenuta inesistente dai Giudici di seconde cure.
Gli appellanti, dopo aver perso in secondo grado, hanno proposto ricorso per Cassazione adducendo come motivo principale la circostanza secondo cui la predetta notifica andrebbe considerata – a loro dire – come validamente effettuata o, al massimo, affetta da nullità.
I Magistrati del Palazzaccio, chiamati a pronunciarsi sulla questione, hanno rammentato il principio secondo cui: “la notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l’inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti la notifica è affetta da semplice nullità”.
Alla luce di tale principio, pertanto, gli Ermellini hanno stabilito che, nella fattispecie concreta, “il collegamento tra il luogo di notifica dell’atto e la parte appellata è dunque di tutta evidenza, di guisa che la notificazione stessa è da qualificarsi nulla e non già inesistente, con l’ulteriore conseguenza che l’avvenuta costituzione nel giudizio d’appello della parte appellata ha sanato, ai sensi dell’art. 156, 3 comma c.p.c., detta nullità con efficacia retroattiva”.
Stanti le predette considerazioni, la Suprema Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio ad un’altra sezione della Corte d’Appello di Firenze.
Dott.ssa Carmen Giovannini

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Gli appellanti, dopo aver perso in secondo grado, hanno proposto ricorso per Cassazione adducendo come motivo principale la circostanza secondo cui la predetta notifica andrebbe considerata – a loro dire – come validamente effettuata o, al massimo, affetta da nullità.
I Magistrati del Palazzaccio, chiamati a pronunciarsi sulla questione, hanno rammentato il principio secondo cui: “la notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l’inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti la notifica è affetta da semplice nullità”.
Alla luce di tale principio, pertanto, gli Ermellini hanno stabilito che, nella fattispecie concreta, “il collegamento tra il luogo di notifica dell’atto e la parte appellata è dunque di tutta evidenza, di guisa che la notificazione stessa è da qualificarsi nulla e non già inesistente, con l’ulteriore conseguenza che l’avvenuta costituzione nel giudizio d’appello della parte appellata ha sanato, ai sensi dell’art. 156, 3 comma c.p.c., detta nullità con efficacia retroattiva”.
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