Mancanza assoluta della procura: il legale paga le spese processuali?
Con la sentenza n. 5577/2017 la Corte di Cassazione è tornata nuovamente a pronunciarsi sul tema delle spese giudiziali in materia civile.
La vicenda fattuale trae origine dalla sentenza emessa dal Tribunale di Roma, il quale, accogliendo la domanda avanzata da una signora per il risarcimento dei danni riportati a causa di un incidente stradale, condannava in solido il proprietario del veicolo e l’impresa assicuratrice al pagamento dei danni riportati dalla signora.
In appello veniva eccepito il difetto di procura alle liti da parte del procuratore che aveva instaurato la lite in primo grado con conseguente nullità di tutta l’attività processuale compiuta.
La Corte d’Appello di Roma accoglieva l’eccezione e condannava il legale al pagamento delle spese di lite.
Sostenendo la violazione da parte della Corte d’Appello di Roma degli artt. 91, 92, 162 e 182 c.p.c., veniva proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che nel caso di nullità e/o invalidità della procura ad litem è inammissibile la condanna del difensore alle spese giudiziali in quanto l’attività processuale è efficace e la procura, benché nulla o invalida, è idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, la quale diventa pienamente destinataria degli effetti derivanti dal processo.
La VI Sezione della Suprema Corte, respingendo il ricorso e uniformandosi a quanto già ritenuto in un caso precedente (Cass. 58/2016), ha ritenuto che, in mancanza ab origine della procura, l’attività svolta non determina alcun effetto sulla parte e pertanto risulta pienamente responsabile il difensore stesso, il quale quindi può essere legittimamente condannato al pagamento delle spese del giudizio.
Dott. Matteo Pavia

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