Tutela del vino: approvata la legge 238
Con la legge n. 238 del 12 dicembre 2016 il Parlamento ha approvato una disciplina organica in materia di coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
La nuova legge ha la finalità di salvaguardare un patrimonio culturale nazionale come il settore vitivinicolo negli aspetti della sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale, prevedendo delle regole certe in ottemperanza alle normative europee del settore.
La normativa stabilisce una serie di obblighi in capo agli operatori del settore a tutti i livelli, come l’obbligo per i titolari di cantine e stabilimenti enologici di inviare all’ufficio territoriale dell’agenzia delle Dogane la planimetria dettagliata dei locali, oppure la possibilità di raccogliere le uve solo a partire dal 1°agosto e fino al 31 dicembre di ogni anno.
La parte centrale della riforma riguarda senza dubbio la tutela del legame viscerale tra il vino e il suo territorio di appartenenza e per questo la legge detta una serie di regole sulle denominazioni che è possibile attribuire ai singoli vini (Doc, Dogc, Igt) e sulle zone di produzione degli stessi.
Sarà pertanto possibile attribuire le denominazioni dei territori sulle etichette dei vini prodotti nei suddetti territori ovvero in quelli adiacenti, ma solo laddove esistano analoghe condizioni ambientali e se nei vigneti siano praticate le stesse “tecniche colturali” della zona principale.
Dott. Ettore Salvatore Masullo
Tutela del vino: approvata la legge 238
Con la legge n. 238 del 12 dicembre 2016 il Parlamento ha approvato una disciplina organica in materia di coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
La nuova legge ha la finalità di salvaguardare un patrimonio culturale nazionale come il settore vitivinicolo negli aspetti della sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale, prevedendo delle regole certe in ottemperanza alle normative europee del settore.
La normativa stabilisce una serie di obblighi in capo agli operatori del settore a tutti i livelli, come l’obbligo per i titolari di cantine e stabilimenti enologici di inviare all’ufficio territoriale dell’agenzia delle Dogane la planimetria dettagliata dei locali, oppure la possibilità di raccogliere le uve solo a partire dal 1°agosto e fino al 31 dicembre di ogni anno.
La parte centrale della riforma riguarda senza dubbio la tutela del legame viscerale tra il vino e il suo territorio di appartenenza e per questo la legge detta una serie di regole sulle denominazioni che è possibile attribuire ai singoli vini (Doc, Dogc, Igt) e sulle zone di produzione degli stessi.
Sarà pertanto possibile attribuire le denominazioni dei territori sulle etichette dei vini prodotti nei suddetti territori ovvero in quelli adiacenti, ma solo laddove esistano analoghe condizioni ambientali e se nei vigneti siano praticate le stesse “tecniche colturali” della zona principale.
Dott. Ettore Salvatore Masullo
Recent posts.
La Corte di cassazione torna a occuparsi della distinzione tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, con particolare riferimento alle contestazioni relative agli interessi indicati nell’atto di precetto. La vicenda trae origine da un [...]
L’abusiva concessione di credito individua l’ipotesi in cui l’intermediario bancario eroghi nuova finanza, ovvero mantenga linee di credito già esistenti, in favore di un’impresa in stato di crisi conclamata o di insolvenza, senza che sussistano [...]
Con la sentenza n. 20141/2026, la Corte di Cassazione, si è pronunciata sul tema dell’ammissibilità del concordato minore proposto dall'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese. La fattispecie trae origine dal ricorso promosso da un [...]
Recent posts.
La Corte di cassazione torna a occuparsi della distinzione tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, con particolare riferimento alle contestazioni relative agli interessi indicati nell’atto di precetto. La vicenda trae origine da un [...]
L’abusiva concessione di credito individua l’ipotesi in cui l’intermediario bancario eroghi nuova finanza, ovvero mantenga linee di credito già esistenti, in favore di un’impresa in stato di crisi conclamata o di insolvenza, senza che sussistano [...]

