Il combinato disposto degli artt. 1168 c.c. e dell’art. 703 c.p.c. consente la possibilità, a chiunque sia stato violentemente od occultamente spogliato del possesso, di ottenerne la reintegrazione agendo entro l’anno dal sofferto spoglio.
L’azione è concessa anche a chi abbia la detenzione della cosa eccetto per il caso che l’abbia per ragioni di servizio od ospitalità.
Se lo spoglio è avvenuto in maniera clandestina, il termine per richiedere la reintegrazione decorrerà dal giorno della scoperta dello spoglio stesso.
L’azione di reintegrazione si propone al giudice competente a norma dell’art. 21 del Codice di procedura civile secondo la seguente formula:
Non senza segnalare che:
- Il giudice provvede ai sensi degli artt. 669 bis e ss. c.p.c., in quanto compatibili;
- L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.
- Se richiesto anche da una sola delle parti, entro 60 gg. dalla comunicazione dell’ordinanza che ha deciso sul reclamo proposto, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito.