Concessioni demaniali marittime, approvata la “norma salva-spiagge”
In sede di conversione del decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, nella Legge n. 160 del 7 agosto 2016 è stato introdotto, in materia di concessioni demaniali marittime, l’art. 24, comma 3-septies, il quale dispone espressamente “Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l’interesse pubblico all’ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25”.
La norma suindicata riconosce e ribadisce la validità ex lege delle concessioni demaniali marittime già instaurate e pendenti in base al D.L. 179/2012 (art. 34-duodocies) che da ultimo aveva prorogato di 5 anni le concessioni demaniali marittime e lacustri in scadenza al 31.12.2015 sino al 31.12.2020.
Tale proroga era stata attuata con la modifica dell’art. 1, comma 18 D.L. 194/2012, il quale aveva già dilazionato sino al 31.12.2015 il termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere al 30.12.2009.
L’approvazione della c.d. “norma salva-spiagge” si è resa necessaria a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia Europea (C–458/14) che, rifacendosi alla direttiva comunitaria Bolkestein (Direttiva n. 2006/123/CE), ha censurato l’Italia dichiarando l’impossibilità di prorogare, in modo automatico ed in assenza di qualsiasi procedura di selezione pubblica dei potenziali candidati, le concessioni relative all’esercizio dell’attività turistico-ricreativa nelle aree demaniali marittime.
Non senza precisare che la c.d. “norma salva-spiagge” rappresenta comunque una norma – ponte, valevole quale disposizione transitoria, approvata al solo scopo di tutelare il legittimo affidamento degli attuali titolari delle concessioni demaniali; di talché, con molta probabilità, la materia delle concessioni demaniali marittime sarà oggetto di un profondo riordino, che consentirà al legislatore nazionale di adeguarsi ai dictat della Corte di Giustizia Europea.
Dott. Ettore Salvatore Masullo
Concessioni demaniali marittime, approvata la “norma salva-spiagge”
In sede di conversione del decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, nella Legge n. 160 del 7 agosto 2016 è stato introdotto, in materia di concessioni demaniali marittime, l’art. 24, comma 3-septies, il quale dispone espressamente “Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l’interesse pubblico all’ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25”.
La norma suindicata riconosce e ribadisce la validità ex lege delle concessioni demaniali marittime già instaurate e pendenti in base al D.L. 179/2012 (art. 34-duodocies) che da ultimo aveva prorogato di 5 anni le concessioni demaniali marittime e lacustri in scadenza al 31.12.2015 sino al 31.12.2020.
Tale proroga era stata attuata con la modifica dell’art. 1, comma 18 D.L. 194/2012, il quale aveva già dilazionato sino al 31.12.2015 il termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere al 30.12.2009.
L’approvazione della c.d. “norma salva-spiagge” si è resa necessaria a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia Europea (C–458/14) che, rifacendosi alla direttiva comunitaria Bolkestein (Direttiva n. 2006/123/CE), ha censurato l’Italia dichiarando l’impossibilità di prorogare, in modo automatico ed in assenza di qualsiasi procedura di selezione pubblica dei potenziali candidati, le concessioni relative all’esercizio dell’attività turistico-ricreativa nelle aree demaniali marittime.
Non senza precisare che la c.d. “norma salva-spiagge” rappresenta comunque una norma – ponte, valevole quale disposizione transitoria, approvata al solo scopo di tutelare il legittimo affidamento degli attuali titolari delle concessioni demaniali; di talché, con molta probabilità, la materia delle concessioni demaniali marittime sarà oggetto di un profondo riordino, che consentirà al legislatore nazionale di adeguarsi ai dictat della Corte di Giustizia Europea.
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