Nessuna notifica della cartella di pagamento, legittima l’impugnazione del solo estratto del ruolo

E’ legittimo il ricorso avverso l’estratto di ruolo in assenza di una valida notifica dell’atto prodromico: erra quindi il giudice tributario che, ritenendo il documento un atto interno, lo dichiara non impugnabile.”

È quanto statuito dalla VI Sezione civile del Supremo Consesso con ordinanza n. 20611 depositata in data 12 ottobre 2016.

La pronuncia in commento prendeva avvio dalle doglianze di un contribuente il quale, solo a seguito di richiesta di estrazione del ruolo formulata nei confronti dell’agenzia di riscossione, veniva reso edotto della mancata notifica di alcune cartelle di pagamento emesse a suo carico.

I Giudici di prime cure ritenevano fondati i motivi di ricorso dell’ignaro contribuente; al contrario, i giudici dell’appello, riformando il provvedimento emesso dalla Commissione Tributaria Provinciale, si pronunciavano dichiarando l’inammissibilità dell’originario ricorso poiché avente ad oggetto un atto endoprocedimentale dell’amministrazione e pertanto non considerato autonomamente impugnabile.

Avverso la Sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale il contribuente proponeva dunque ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione la quale, definitivamente pronunciando sulla vicenda processuale sottoposta alla sua attenzione ed uniformandosi al convincimento manifestato dai giudici di prime cure, cassava la Sentenza impugnata sul presupposto che una lettura costituzionalmente orientata del D. Lgs. n. 546/1992 (Codice del processo tributario), in relazione agli atti autonomamente impugnabili ed all’oggetto del ricorso tributario, impone di ritenere che l’esercizio del diritto di tutela giurisdizionale non venga compresso da una logica giuridica stringente la quale imponga l’obbligatorietà di un determinato iter di impugnabilità degli atti tributari.

Va da sé pertanto che, qualora un soggetto sia venuto a conoscenza dell’esistenza di una cartella esattoriale solo sulla base dell’estratto del ruolo rilasciato su sua richiesta, dovrà necessariamente avere la possibilità di impugnare il ruolo stesso, seppur atto interno all’amministrazione, proprio al fine di far valere l’omessa notifica della cartella di pagamento.

Con l’Ordinanza de qua gli Ermellini hanno sostanzialmente ribadito il principio precedentemente enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19704/2015, sulla scorta del quale si ritiene che il contribuente possa impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell’invalidità della notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso l’estratto di ruolo rilasciato previa sua richiesta dal concessionario della riscossione.

Avv. Ermanno Scaramozzino