Fondazioni private e SSN: la sentenza del Consiglio di Stato

La fondazione di diritto privato non può ritenersi – per il sol fatto di svolgere, sulla base di intese ed accordi attuativi con la Regione e l’ASL competente, attività riconducibili al SSN – un ente del SSN, poiché a tal fine è necessaria una previsione di legge che qualifichi l’ente nel quadro del SSN. sottoponendolo alle regole pubblicistiche”: questo è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 3892 del 16 settembre u.s..

Il caso in esame ha ad oggetto la partecipazione ad un concorso bandito dall’ASP di Potenza con deliberazione pubblicata nel BUR del 1° settembre 2011, per l’assunzione a tempo determinato di psicologi, specializzati in Psicoterapia ed iscritti all’Albo dell’Ordine degli psicologi, per l’assunzione all’interno di una ONLUS finalizzata alla sperimentazione ed all’ulteriore qualificazione della rete regionale di neuropsichiatria infantile.

La ricorrente si classificava al dodicesimo posto della graduatoria.

La predetta ONLUS indiceva, successivamente, un concorso per l’assunzione di 3 specializzati in Psicologia Clinica o in disciplina equipollente o affine o in psicoterapia conseguibile entro l’anno di attività ed iscritti nell’Albo professionale da impiegare presso un Reparto di Neuropsichiatria Infantile e un Centro Clinico per la riabilitazione precoce intensiva dei disturbi dello spettro autistico.

Il bando veniva impugnato lamentato il mancato scorrimento della predetta graduatoria davanti al TAR Basilicata, il quale declinava la giurisdizione in favore del Giudice del Lavoro, rilevando “che la controversia riguarda una procedura selettiva privata”.

I giudici di Palazzo Spada hanno però ritenuto corretto quanto rilevato dal Giudice di prime cure.

Infatti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 2, e 63, comma 4, D.Lg.vo n. 165 del 2001 spettano alla cognizione del Giudice Amministrativo soltanto le controversie, relative ai concorsi indetti dalle Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, dalle aziende e dalle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi e/o dalle associazioni di Enti Locali, dalle Università, dagli Istituti autonomi case popolari, dalle Camere di Commercio e loro associazioni, da tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali, dalle amministrazioni e aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, dall’ARAN e da tutte le altre Agenzie previste dal D.Lg.vo n. 300/1999. Né può applicarsi quella giurisprudenza riguardante l’individuazione della nozione di “organismo di diritto pubblico”, poiché tale figura soggettiva, di derivazione comunitaria, rileva nel settore degli appalti ed è tesa, in chiave pro-concorrenziale, ad applicare le regole di evidenza pubblica anche ai soggetti che, pur non essendo formalmente pubblici, soggiacciono ad una dominante influenza pubblica”.

L’appello veniva dunque respinto.

Dott. Andrea Paolucci