Il ricorso per la ricusazione del giudice

Al fine di evitare che il procedimento venga deciso da un giudice che avrebbe dovuto astenersi e non l’ha fatto, la parte o il suo difensore ha l’onere di depositare secondo la formula che segue:

Non senza segnalare che:

  • A norma dell’art. 51 cpc il giudice ha l’obbligo di astenersi:
  1. se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
  2. se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado 
    [74 ss. c.c.] o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
  3. se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
  4. se ha dato consiglio o prestato patrocinio [82] nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro [810] o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico [61] (1);
  5. se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa (2).
  • Il ricorso deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell’udienza, qualora siano conosciuti i nomi dei giudici che sono chiamati a trattare la causa, e prima dell’inizio della trattazione discussione della causa nel caso contrario.
  • L’ordinanza che pronuncia sulla ricusazione non è impugnabile.
  • L’istanza deve essere proposta dinanzi al Presidente del Tribunale, qualora sia proposta nei confronti del Giudice di Pace, ovvero dinanzi al Collegio se la ricusazione riguardi uno dei componenti del Tribunale o della Corte.

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