
Manca tipo di errore deposito telematico, c'è la remissione in termini?
Con ordinanza del 10/05/2016 il Tribunale di Milano, sez. Lavoro, si è pronunciato sull’istanza di remissione in termini della parte resistente che non si è potuta costituire in giudizio nei termini di legge poiché la Cancelleria ha rifiutato il deposito telematico dell’atto di costituzione.
Nello specifico l’istante, al momento del deposito telematico, ha ricevuto la terza PEC relativa all’esito dei controlli automatici contenente l’indicazione di un errore e la conseguente necessità di verifiche da parte dell’ufficio procedente, purtroppo l’espresso rifiuto del deposito da parte della Cancelleria è stato comunicato quando il termine per la costituzione era già scaduto.
Il Tribunale, rilevando che nel caso di specie il rifiuto da parte della Cancelleria, “che tendenzialmente, l’accettazione dei depositi dovrebbe avvenire entro il giorno lavorativo successivo al deposito (considerandosi il sabato giorno festivo)”, è avvenuto ben oltre 10 giorni dopo il deposito telematico e che dalla terza PEC il depositante non era in grado di comprendere la natura dell’errore riscontrato, ha accolto l’istanza di remissione in termini della parte.

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