
La dichiarazione di adottabilità e il diritto a vivere nella famiglia di origine
Con sentenza n. 12259/2016, depositata il 14 giugno 2016, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in materia di famiglia e diritto del minore.
Il fatto riguardava il ricorso dei due genitori per far valere il diritto del loro figlio a vivere nella famiglia di origine, quando il minore era stato affidato mediante dichiarazione di adottabilità, stante l’accertata di loro incapacità a provvedere adeguatamente al piccolo.
In primo luogo, la Sez. I della Corte di Cassazione ha rilevato che “Il minore ha il diritto, tutelato dal diritto sovranazionale e, nel nostro ordinamento, dall’art. 1 della legge 4 maggio 1983 n. 184, di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, che va considerata l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico. Pertanto il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare, qualora si manifestino situazioni di grave carenza del ruolo genitoriale, se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere le situazioni di difficoltà o disagio che possono ledere gravemente lo sviluppo del minore”.
In secondo luogo, però, la Suprema Corte ha altresì rilevato che “laddove risulti impossibile, quand’anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono (cfr. fra le altre Cass. civ., sezione I, n. 6137 del 26 marzo 2015)”.
Infatti, prosegue la Corte “il diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia di origine incontra i suoi limiti là dove questa non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, né di assicurare l’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, con conseguente configurabilità dello stato di abbandono, il quale non viene meno per il solo fatto che al minore siano prestate le cure materiali essenziali da parte di genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado”.
Nel caso di specie, i genitori si sono dimostrati incapaci e non disponibili a porre rimedio, neanche con l’ausilio dei servizi sociali e all’esito di un percorso di recupero, quindi, per questi motivi la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
Dott. Alessandro Rucci

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Con sentenza n. 12259/2016, depositata il 14 giugno 2016, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in materia di famiglia e diritto del minore.
Il fatto riguardava il ricorso dei due genitori per far valere il diritto del loro figlio a vivere nella famiglia di origine, quando il minore era stato affidato mediante dichiarazione di adottabilità, stante l’accertata di loro incapacità a provvedere adeguatamente al piccolo.
In primo luogo, la Sez. I della Corte di Cassazione ha rilevato che “Il minore ha il diritto, tutelato dal diritto sovranazionale e, nel nostro ordinamento, dall’art. 1 della legge 4 maggio 1983 n. 184, di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, che va considerata l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico. Pertanto il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare, qualora si manifestino situazioni di grave carenza del ruolo genitoriale, se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere le situazioni di difficoltà o disagio che possono ledere gravemente lo sviluppo del minore”.
In secondo luogo, però, la Suprema Corte ha altresì rilevato che “laddove risulti impossibile, quand’anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono (cfr. fra le altre Cass. civ., sezione I, n. 6137 del 26 marzo 2015)”.
Infatti, prosegue la Corte “il diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia di origine incontra i suoi limiti là dove questa non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, né di assicurare l’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, con conseguente configurabilità dello stato di abbandono, il quale non viene meno per il solo fatto che al minore siano prestate le cure materiali essenziali da parte di genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado”.
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