
D.L. 59/2016: le novità sulle procedure esecutive
Il D.L. n. 59/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 02.05.2016 ed entrato in vigore il 04.05.2016, il Legislatore nazionale ha introdotto importanti modifiche alla disciplina delle procedure esecutive nonché a quella del decreto ingiuntivo.
Di seguito le novità, in pillole, della nuova riforma al nostrano codice di procedura civile.
- L’art. 492, comma 3 c.p.c., modificato ad opera dell’art. 4, comma 3 del D.L. in commento, stabilisce adesso che il pignoramento dovrà contenere l’avvertimento che, sulla base del disposto dell’art. 615, comma 2 c.p.c., l’opposizione sarà inammissibile se proposta a seguito della vendita o dell’assegnazione effettuate a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti o che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Va precisato che tale disposizione verrà applicata in seguito all’entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 59/2016, così come stabilito dal 3° comma del medesimo decreto e, di conseguenza, ai procedimenti di esecuzione forzata iniziati successivamente a tale data.
- L’art. 532 c.p.c., stabilisce adesso, nei suoi nuovi commi 2° e 3° che il giudice fisserà un numero non superiore a tre di esperimenti di vendita, i criteri per determinare i ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria.
- Raggiunto il terzo tentativo, il quale dovesse risultare infruttuoso, la procedura dovrà essere dichiarata chiusa.
- Si è provveduto all’introduzione dell’art. 590 – bis c.p.c., il quale dispone che il creditore assegnatario a favore di un terzo avrà l’onere di dichiarare presso la cancelleria, nei 5 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione, il nome del soggetto terzo cui sarà trasferito l’immobile e dovrà, altresì, depositare la dichiarazione espressa dello stesso terzo, di volerne approfittare.
In caso contrario il trasferimento del bene sarà effettuato nei confronti del creditore.
- Va menzionata, ancora, l’introduzione nell’art. 615 co. II c.p.c. prima citato, del periodo suddetto: “Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
- Ed infine, merita menzione la novità riguardante il decreto ingiuntivo.
All’art. 648, comma 1, c.p.c. è stata introdotta la previsione di necessaria attribuzione al decreto ingiuntivo, da parte del giudice, della provvisoria esecuzione per tutti i crediti non contestati.
Queste le novità in pillole derivanti dall’entrata in vigore del D.L. 59/2016.

D.L. 59/2016: le novità sulle procedure esecutive
Il D.L. n. 59/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 02.05.2016 ed entrato in vigore il 04.05.2016, il Legislatore nazionale ha introdotto importanti modifiche alla disciplina delle procedure esecutive nonché a quella del decreto ingiuntivo.
Di seguito le novità, in pillole, della nuova riforma al nostrano codice di procedura civile.
- L’art. 492, comma 3 c.p.c., modificato ad opera dell’art. 4, comma 3 del D.L. in commento, stabilisce adesso che il pignoramento dovrà contenere l’avvertimento che, sulla base del disposto dell’art. 615, comma 2 c.p.c., l’opposizione sarà inammissibile se proposta a seguito della vendita o dell’assegnazione effettuate a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti o che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Va precisato che tale disposizione verrà applicata in seguito all’entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 59/2016, così come stabilito dal 3° comma del medesimo decreto e, di conseguenza, ai procedimenti di esecuzione forzata iniziati successivamente a tale data.
- L’art. 532 c.p.c., stabilisce adesso, nei suoi nuovi commi 2° e 3° che il giudice fisserà un numero non superiore a tre di esperimenti di vendita, i criteri per determinare i ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria.
- Raggiunto il terzo tentativo, il quale dovesse risultare infruttuoso, la procedura dovrà essere dichiarata chiusa.
- Si è provveduto all’introduzione dell’art. 590 – bis c.p.c., il quale dispone che il creditore assegnatario a favore di un terzo avrà l’onere di dichiarare presso la cancelleria, nei 5 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione, il nome del soggetto terzo cui sarà trasferito l’immobile e dovrà, altresì, depositare la dichiarazione espressa dello stesso terzo, di volerne approfittare.
In caso contrario il trasferimento del bene sarà effettuato nei confronti del creditore.
- Va menzionata, ancora, l’introduzione nell’art. 615 co. II c.p.c. prima citato, del periodo suddetto: “Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
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