
D.L. 59/2016: le novità sulle procedure esecutive
Il D.L. n. 59/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 02.05.2016 ed entrato in vigore il 04.05.2016, il Legislatore nazionale ha introdotto importanti modifiche alla disciplina delle procedure esecutive nonché a quella del decreto ingiuntivo.
Di seguito le novità, in pillole, della nuova riforma al nostrano codice di procedura civile.
- L’art. 492, comma 3 c.p.c., modificato ad opera dell’art. 4, comma 3 del D.L. in commento, stabilisce adesso che il pignoramento dovrà contenere l’avvertimento che, sulla base del disposto dell’art. 615, comma 2 c.p.c., l’opposizione sarà inammissibile se proposta a seguito della vendita o dell’assegnazione effettuate a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti o che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Va precisato che tale disposizione verrà applicata in seguito all’entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 59/2016, così come stabilito dal 3° comma del medesimo decreto e, di conseguenza, ai procedimenti di esecuzione forzata iniziati successivamente a tale data.
- L’art. 532 c.p.c., stabilisce adesso, nei suoi nuovi commi 2° e 3° che il giudice fisserà un numero non superiore a tre di esperimenti di vendita, i criteri per determinare i ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria.
- Raggiunto il terzo tentativo, il quale dovesse risultare infruttuoso, la procedura dovrà essere dichiarata chiusa.
- Si è provveduto all’introduzione dell’art. 590 – bis c.p.c., il quale dispone che il creditore assegnatario a favore di un terzo avrà l’onere di dichiarare presso la cancelleria, nei 5 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione, il nome del soggetto terzo cui sarà trasferito l’immobile e dovrà, altresì, depositare la dichiarazione espressa dello stesso terzo, di volerne approfittare.
In caso contrario il trasferimento del bene sarà effettuato nei confronti del creditore.
- Va menzionata, ancora, l’introduzione nell’art. 615 co. II c.p.c. prima citato, del periodo suddetto: “Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
- Ed infine, merita menzione la novità riguardante il decreto ingiuntivo.
All’art. 648, comma 1, c.p.c. è stata introdotta la previsione di necessaria attribuzione al decreto ingiuntivo, da parte del giudice, della provvisoria esecuzione per tutti i crediti non contestati.
Queste le novità in pillole derivanti dall’entrata in vigore del D.L. 59/2016.

D.L. 59/2016: le novità sulle procedure esecutive
Il D.L. n. 59/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 02.05.2016 ed entrato in vigore il 04.05.2016, il Legislatore nazionale ha introdotto importanti modifiche alla disciplina delle procedure esecutive nonché a quella del decreto ingiuntivo.
Di seguito le novità, in pillole, della nuova riforma al nostrano codice di procedura civile.
- L’art. 492, comma 3 c.p.c., modificato ad opera dell’art. 4, comma 3 del D.L. in commento, stabilisce adesso che il pignoramento dovrà contenere l’avvertimento che, sulla base del disposto dell’art. 615, comma 2 c.p.c., l’opposizione sarà inammissibile se proposta a seguito della vendita o dell’assegnazione effettuate a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti o che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Va precisato che tale disposizione verrà applicata in seguito all’entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 59/2016, così come stabilito dal 3° comma del medesimo decreto e, di conseguenza, ai procedimenti di esecuzione forzata iniziati successivamente a tale data.
- L’art. 532 c.p.c., stabilisce adesso, nei suoi nuovi commi 2° e 3° che il giudice fisserà un numero non superiore a tre di esperimenti di vendita, i criteri per determinare i ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria.
- Raggiunto il terzo tentativo, il quale dovesse risultare infruttuoso, la procedura dovrà essere dichiarata chiusa.
- Si è provveduto all’introduzione dell’art. 590 – bis c.p.c., il quale dispone che il creditore assegnatario a favore di un terzo avrà l’onere di dichiarare presso la cancelleria, nei 5 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione, il nome del soggetto terzo cui sarà trasferito l’immobile e dovrà, altresì, depositare la dichiarazione espressa dello stesso terzo, di volerne approfittare.
In caso contrario il trasferimento del bene sarà effettuato nei confronti del creditore.
- Va menzionata, ancora, l’introduzione nell’art. 615 co. II c.p.c. prima citato, del periodo suddetto: “Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
- Ed infine, merita menzione la novità riguardante il decreto ingiuntivo.
All’art. 648, comma 1, c.p.c. è stata introdotta la previsione di necessaria attribuzione al decreto ingiuntivo, da parte del giudice, della provvisoria esecuzione per tutti i crediti non contestati.
Queste le novità in pillole derivanti dall’entrata in vigore del D.L. 59/2016.
Recent posts.
La Corte di Cassazione ha sollevato dubbi sull’ammissibilità del ricorso presentato da Telecom Italia (TIM) per la restituzione di un canone da oltre 1 miliardo di euro, versato anni fa allo Stato per l’uso di [...]
Con una recentissima pronuncia (Ordinanza del 27 maggio 2025 n. 14157) la Corte di Cassazione, Sez. Lav., ha affermato che, qualora un dipendente licenziato per superamento del periodo di comporto decida di impugnare il licenziamento, [...]
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1211/2025, depositata il 7 maggio, ha dichiarato inammissibile un ricorso per “insuperabile oscurità e confusione”, sanzionando il difensore non solo sul piano processuale ma [...]
Recent posts.
La Corte di Cassazione ha sollevato dubbi sull’ammissibilità del ricorso presentato da Telecom Italia (TIM) per la restituzione di un canone da oltre 1 miliardo di euro, versato anni fa allo Stato per l’uso di [...]
Con una recentissima pronuncia (Ordinanza del 27 maggio 2025 n. 14157) la Corte di Cassazione, Sez. Lav., ha affermato che, qualora un dipendente licenziato per superamento del periodo di comporto decida di impugnare il licenziamento, [...]