
Causa completamente infondata, le responsabilità dell’avvocato
Con la sentenza n. 9695 depositata in data il 12 maggio 2016 la Corte di Cassazione si è occupata della responsabilità professionale dell’avvocato nel caso in cui abbia patrocinato una causa totalmente priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Nel caso di specie il Tribunale accoglieva la richiesta di risoluzione per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. intrapresa da un cliente nei confronti dell’avvocato. Il Giudice di prime cure, infatti, riteneva inattendibile la versione dei fatti fornita dall’avvocato circa la consapevolezza del cliente sulla infondatezza della domanda giudiziale e la sua sollecitudine nel promuovere il giudizio per ottenere la conclusione di una transazione con la controparte. L’appello promosso dal professionista veniva rigettato.
Gli Ermellini, chiamati a pronunciarsi sulla questione, hanno precisato che “l’avvocato avrebbe dovuto dimostrare non solo di aver adempiuto l’obbligo di non consigliare azioni inutilmente gravose e di informare il cliente sulle caratteristiche della controversia e sulle possibili soluzioni, ma altresì di aver ottemperato al proprio dovere di dissuasione”.
Dunque, la Corte richiamando quelli che sono gli obblighi professionali dell’Avvocato dettati dal codice deontologico, dalla legge e dall’etica, ha stabilito che l’Avvocato è sempre responsabile se promuove una causa completamente infondata. Non basta, per andare esente da responsabilità professionale dimostrare l’esistenza del consenso da parte del cliente, ma occorre invece la prova che ha tentato in ogni modo di dissuaderlo, in quanto il dovere di diligenza ex art. 1176 c.c. comprende sia il dovere di informazione che quello di dissuasione.
Per questi motivi i Giudici di legittimità hanno rigettato tutti i motivi del ricorso e condannato l’Avvocato alla restituzione dei compensi percepiti, in quanto in entrambi i giudizi di merito è venuta a mancare la prova di aver sconsigliato alla cliente d’intraprendere un giudizio palesemente infondato.
Dott. Ettore Salvatore Masullo

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