Truffe allo sportello bancomat, la Banca può essere responsabile?

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 806, depositata in data 19 gennaio 2016, ha stabilito che nel caso di truffa da parte di terzi allo sportello bancomat è responsabile la banca, quando elude il proprio dovere di diligenza professionale previsto dall’art. 1176, II comma, c.c.

Nel caso di specie i giudici di merito hanno ritenuto che l’indebito prelievo fosse ascrivibile al comportamento del correntista vittima di una truffa da parte di una persona ignota.

Invece secondo gli Ermellini il direttore dell’istituto bancario non ha adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del correntista, poiché quando è venuto a conoscenza del non funzionamento dello sportello bancomat non ha tempestivamente provveduto al controllo del medesimo sportello, ritenendolo pertanto responsabile dell’illecito.