Spostamento confini tra condomini: è necessaria la forma scritta?

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 25140, depositata in data 14 dicembre 2015, ha stabilito che è necessaria la forma scritta ad substantiam dell’accordo scritto tra le parti, proprietarie di unità immobiliari in un edificio condominiale, per trasferire reciprocamente diritti immobiliari su porzioni di proprietà esclusiva e di proprietà comune

I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti affermato che “l’atto scritto costituisce lo strumento necessario ed insostituibile per la valida manifestazione della volontà degli effetti negoziali”.

Sostanzialmente, secondo la Suprema Corte, la volontà delle parti proprietarie di unità immobiliari, che intendono trasferire reciproci diritti immobiliari, non si può evincere da comportamenti concludenti ma è necessario che la stessa risulti da atto negoziale vincolante per le parti che lo sottoscrivono.