La riserva facoltativa di appello
Qualora nel corso del giudizio di primo grado venga emessa una sentenza parziale ex art. 278 c.p.c. ovvero ex art. 279, comma 2 n. 4 c.p.c., la parte soccombente può differire la proposizione dell’impugnazione avverso la stessa dopo la pronuncia della sentenza definitiva secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che:
- La dichiarazione di riserva di appello andrà notificata ai procuratori delle altre parti costituite a norma dell’art. 170 primo e terzo comma c.p.c. o personalmente alla parte se questa non è costituita.
- La riserva di appello deve essere fatta, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.
- La riserva di appello può essere fatta anche con dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale della prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

La riserva facoltativa di appello
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