Consegna notifica: si perfeziona quando la riceve il portiere?

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 1268, depositata in data 25 gennaio 2016, ha stabilito che la consegna dell’atto giudiziario nelle mani del portiere assicura che il medesimo atto sia pervenuto al destinatario.

Tale assunto è confermato dalla considerazione che l’art. 7, VI comma, L. 890/1982 e l’art. 139, IV comma, c.p.c. non prevedono espressamente l’obbligo della ricevuta di ritorno, nonché dalla più recente giurisprudenza espressamente richiamata per cui la notifica di un atto consegnato nella mani del portiere o dell’addetto alla ricezione si perfeziona con l’invio della raccomandata mediante la quale si informa il destinatario ed indipendentemente dall’esito della stessa (Cass. 1366/2010; 19366/2013).

Secondo i giudici del Palazzaccio, quindi, la raccomandata assolve una funzione di ulteriore garanzia per impedire eventuali omissioni del portiere.