“Ottobre Fallimentare”: l’estensione agli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari
Il D.L. n. 83 del 27 giugno 2015 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, convertito in legge con modifiche con la legge 6 agosto 2015, n. 132, ha introdotto qualche modifica anche alle norme penali previste dalla Legge Fallimentare.
L’art. 10 del D.L. di riforma qui in esame introduce modifiche agli artt. 236 e 236 bis della Legge Fallimentare, estendendo sostanzialmente la disciplina penale prevista dai medesimi articoli ai nuovi istituti dell’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e della convenzione di moratoria.
A tal fine il suddetto articolo della riforma, dopo avere integrato la rubrica dell’art. 236 L.F. (“Concordato preventivo”) con l’aggiunta dell’espressione “e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione in moratoria”, ad indicare chiaramente la suddetta estensione, introduce le seguenti importanti modifiche e integrazioni: a) integra il primo comma del medesimo articolo estendendo la fattispecie penale ivi previsti, appunto, a colui che la commette al fine di ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria; b) aggiunge all’art. 236 della Legge Fallimentare un terzo comma che prevede l’estensione agli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e alla convenzione di moratoria delle norme previste dal secondo comma, nn. 1, 2 e 4 (applicazione delle fattispecie penali previste dagli artt. 223 e 224 della L.F. agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società; applicazione della fattispecie penale prevista dall’art. 227 della L.F. a carico degli institori dell’imprenditore; applicazione ai creditori delle fattispecie penali previste dagli artt. 232 e 233 della Legge Fallimentare).
Si tratta, chiaramente, di modifiche ed integrazioni normative del tutto coerenti con l’introduzione dei nuovi istituti dell’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e della convenzione di moratoria da parte del legislatore della riforma.
Inoltre l’art. 10 del D.L. in esame, modificando l’art. 236 della Legge Fallimentare, estende alle nuove fattispecie della ristrutturazione del debito con intermediari finanziari e della convenzione per moratoria le disposizioni penali sul falso in attestato e relazioni.
Conseguentemente, ed esemplificativamente, il professionista che nelle relazioni contemplate nell’art. 182 septies L.F. omette di fornire informazioni rilevanti o fornisce informazioni false andrà incontro alle sanzioni penali previste dal suddetto art. 236 bis della Legge Fallimentare.

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L’art. 10 del D.L. di riforma qui in esame introduce modifiche agli artt. 236 e 236 bis della Legge Fallimentare, estendendo sostanzialmente la disciplina penale prevista dai medesimi articoli ai nuovi istituti dell’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e della convenzione di moratoria.
A tal fine il suddetto articolo della riforma, dopo avere integrato la rubrica dell’art. 236 L.F. (“Concordato preventivo”) con l’aggiunta dell’espressione “e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione in moratoria”, ad indicare chiaramente la suddetta estensione, introduce le seguenti importanti modifiche e integrazioni: a) integra il primo comma del medesimo articolo estendendo la fattispecie penale ivi previsti, appunto, a colui che la commette al fine di ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria; b) aggiunge all’art. 236 della Legge Fallimentare un terzo comma che prevede l’estensione agli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e alla convenzione di moratoria delle norme previste dal secondo comma, nn. 1, 2 e 4 (applicazione delle fattispecie penali previste dagli artt. 223 e 224 della L.F. agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società; applicazione della fattispecie penale prevista dall’art. 227 della L.F. a carico degli institori dell’imprenditore; applicazione ai creditori delle fattispecie penali previste dagli artt. 232 e 233 della Legge Fallimentare).
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