
Rivela alla moglie le ripetute scappatelle del marito, è molestia?
La Corte di Cassazione con sentenza n. 28493/15, depositata il 3 luglio 2015 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto colpevole una donna del reato di cui all’art. 660 c.p. per aver effettuato tre chiamate telefoniche verso l’utenza fissa di una moglie parlandole delle presunte relazioni extraconiugali intrattenute dal di lei marito con la stessa e con altre donne, recandole disturbo e molestia.
A parere della Corte di Cassazione, infatti, la forma anonima delle chiamate, il contenuto delle informazioni riferite ed alcuni passaggi ritenuti dai giudici di merito (ed insindacabili in sede di legittimità) velatamente minatori o comunque tali da prospettare alla persona offesa futuri inconvenienti nonché motivi biasimevoli della condotta, mostrano chiaramente la natura molesta petulante delle chiamate.
Giustamente, pertanto, i giudici di merito avevano ritenuto che il numero ridotto delle telefonate effettuate non è un dato essenziale per l’integrazione del reato, “se non quando è proprio la reiterazione a determinare l’effetto pregiudizievole e aggiungendo che l’idoneità lesiva delle chiamate, nel caso in esame, risiedeva nel loro contenuto assai grave (rivelazione ad una moglie di ripetute relazioni extraconiugali del marito)”.

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La Corte di Cassazione con sentenza n. 28493/15, depositata il 3 luglio 2015 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto colpevole una donna del reato di cui all’art. 660 c.p. per aver effettuato tre chiamate telefoniche verso l’utenza fissa di una moglie parlandole delle presunte relazioni extraconiugali intrattenute dal di lei marito con la stessa e con altre donne, recandole disturbo e molestia.
A parere della Corte di Cassazione, infatti, la forma anonima delle chiamate, il contenuto delle informazioni riferite ed alcuni passaggi ritenuti dai giudici di merito (ed insindacabili in sede di legittimità) velatamente minatori o comunque tali da prospettare alla persona offesa futuri inconvenienti nonché motivi biasimevoli della condotta, mostrano chiaramente la natura molesta petulante delle chiamate.
Giustamente, pertanto, i giudici di merito avevano ritenuto che il numero ridotto delle telefonate effettuate non è un dato essenziale per l’integrazione del reato, “se non quando è proprio la reiterazione a determinare l’effetto pregiudizievole e aggiungendo che l’idoneità lesiva delle chiamate, nel caso in esame, risiedeva nel loro contenuto assai grave (rivelazione ad una moglie di ripetute relazioni extraconiugali del marito)”.
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