Rivela alla moglie le ripetute scappatelle del marito, è molestia?
La Corte di Cassazione con sentenza n. 28493/15, depositata il 3 luglio 2015 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto colpevole una donna del reato di cui all’art. 660 c.p. per aver effettuato tre chiamate telefoniche verso l’utenza fissa di una moglie parlandole delle presunte relazioni extraconiugali intrattenute dal di lei marito con la stessa e con altre donne, recandole disturbo e molestia.
A parere della Corte di Cassazione, infatti, la forma anonima delle chiamate, il contenuto delle informazioni riferite ed alcuni passaggi ritenuti dai giudici di merito (ed insindacabili in sede di legittimità) velatamente minatori o comunque tali da prospettare alla persona offesa futuri inconvenienti nonché motivi biasimevoli della condotta, mostrano chiaramente la natura molesta petulante delle chiamate.
Giustamente, pertanto, i giudici di merito avevano ritenuto che il numero ridotto delle telefonate effettuate non è un dato essenziale per l’integrazione del reato, “se non quando è proprio la reiterazione a determinare l’effetto pregiudizievole e aggiungendo che l’idoneità lesiva delle chiamate, nel caso in esame, risiedeva nel loro contenuto assai grave (rivelazione ad una moglie di ripetute relazioni extraconiugali del marito)”.
Rivela alla moglie le ripetute scappatelle del marito, è molestia?
La Corte di Cassazione con sentenza n. 28493/15, depositata il 3 luglio 2015 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto colpevole una donna del reato di cui all’art. 660 c.p. per aver effettuato tre chiamate telefoniche verso l’utenza fissa di una moglie parlandole delle presunte relazioni extraconiugali intrattenute dal di lei marito con la stessa e con altre donne, recandole disturbo e molestia.
A parere della Corte di Cassazione, infatti, la forma anonima delle chiamate, il contenuto delle informazioni riferite ed alcuni passaggi ritenuti dai giudici di merito (ed insindacabili in sede di legittimità) velatamente minatori o comunque tali da prospettare alla persona offesa futuri inconvenienti nonché motivi biasimevoli della condotta, mostrano chiaramente la natura molesta petulante delle chiamate.
Giustamente, pertanto, i giudici di merito avevano ritenuto che il numero ridotto delle telefonate effettuate non è un dato essenziale per l’integrazione del reato, “se non quando è proprio la reiterazione a determinare l’effetto pregiudizievole e aggiungendo che l’idoneità lesiva delle chiamate, nel caso in esame, risiedeva nel loro contenuto assai grave (rivelazione ad una moglie di ripetute relazioni extraconiugali del marito)”.
Recent posts.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il diritto al risarcimento del danno arrecato ad un bene spetta al soggetto che ne sia proprietario – ovvero a colui che eserciti sullo stesso un potere materiale di [...]
Con l’ordinanza delle Sezioni Unite civili pubblicata il 23 gennaio 2026 (R.G. CASS. 18169/2024), la Corte di Cassazione interviene su una questione che, nella prassi applicativa, ha generato per anni incertezze e frequenti conflitti di [...]
L’introduzione organica della disciplina della giustizia riparativa nel sistema processuale penale italiano costituisce una delle innovazioni più rilevanti della recente riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022). Tale modello non si limita alla mera irrogazione di una [...]
Recent posts.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il diritto al risarcimento del danno arrecato ad un bene spetta al soggetto che ne sia proprietario – ovvero a colui che eserciti sullo stesso un potere materiale di [...]
Con l’ordinanza delle Sezioni Unite civili pubblicata il 23 gennaio 2026 (R.G. CASS. 18169/2024), la Corte di Cassazione interviene su una questione che, nella prassi applicativa, ha generato per anni incertezze e frequenti conflitti di [...]

