Fallimento, opposizione a stato passivo: domande ed eccezioni nuove

Come noto l’art. 95 della Legge Fallimentare dispone che, avverso le conclusioni rassegnate dal curatore nel progetto di stato passivo trasmesso ai creditori, questi ultimi hanno la possibilità di presentare osservazioni e documenti fino ad almeno 5 giorni prima dell’udienza di verifica.

A volte si è discusso, in dottrina e giurisprudenza, se il creditore che non abbia presentato nessuna osservazione rispetto alle conclusioni rassegnate dal curatore in ordine alla sua domanda di insinuazione, possa poi proporre eccezioni tali eccezioni e depositare documenti direttamente con l’opposizione allo stato passivo ex art. 98 della Legge Fallimentare.

Orbene, con la sentenza in discorso la Corte di Cassazione ha sciolto tale dubbio affermando l’importante principio secondo cui “Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento il creditore, il cui credito sia stato escluso o ridotto nel progetto del curatore, può proporre le eccezioni e depositare i documenti ritenuti rilevanti ancorché non abbia presentato alcuna preventiva osservazione ex art. 95, secondo comma, legge fall., dovendosi escludere che il mancato esercizio di tale facoltà comporti il prodursi di preclusioni, attesa la non equiparabilità del suddetto giudizio a quello d’appello, con conseguente inapplicabilità dell’art. 345 cod. proc. civ.”.

Ad una conclusione la Corte è giunta evidenziando che il giudizio di opposizione allo stato passivo non è un giudizio di appello e, pertanto, non opera rispetto ad esso il divieto nuove domande o nuove eccezioni.