Costituzione del convenuto: la validità del mezzo postale

Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 12509 del 20/05/2015 e depositata in data 17/06/2015, la costituzione in giudizio effettuata mediante l’invio in cancelleria dell’atto difensivo a mezzo del servizio postale si può considerare un deposito “irrituale”, richiamando espressamente quanto già statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5160/2009.

Pertanto l’irritualità della costituzione in giudizio a mezzo del servizio postale non esclude l’idoneità del medesimo a raggiungere lo scopo.

La Suprema Corte ha quindi affermato che nel caso di specie lo scopo della memoria di costituzione con domanda riconvenzionale è stato raggiunto proprio quando il cancelliere, ricevuto l’atto ed il relativo fascicolo di parte, ha apposto il visto di deposito ed acquisito agli atti il fascicolo di parte.