Costituzione del convenuto: la validità del mezzo postale
Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 12509 del 20/05/2015 e depositata in data 17/06/2015, la costituzione in giudizio effettuata mediante l’invio in cancelleria dell’atto difensivo a mezzo del servizio postale si può considerare un deposito “irrituale”, richiamando espressamente quanto già statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5160/2009.
Pertanto l’irritualità della costituzione in giudizio a mezzo del servizio postale non esclude l’idoneità del medesimo a raggiungere lo scopo.
La Suprema Corte ha quindi affermato che nel caso di specie lo scopo della memoria di costituzione con domanda riconvenzionale è stato raggiunto proprio quando il cancelliere, ricevuto l’atto ed il relativo fascicolo di parte, ha apposto il visto di deposito ed acquisito agli atti il fascicolo di parte.
Costituzione del convenuto: la validità del mezzo postale
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