Invio a vecchio indirizzo del domiciliatario: la Cassazione sull'efficacia della notifica
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2662 depositata l’11 febbraio 2015 ha stabilito che, nel caso di variazioni dell’indirizzo del procuratore domiciliatario, la notifica degli atti relativi ai gradi successivi di giudizio deve essere effettuata al domicilio reale dello stesso che risulta dall’albo professionale.
La notifica del ricorso effettuata al vecchio indirizzo del procuratore si considera infatti inefficace ed il notificante deve effettuare le ricerche necessarie per individuare il luogo in cui deve essere indirizzato l’atto di impugnazione.
A nulla vale la circostanza per cui il trasferimento di domicilio non sia stato ritualmente comunicato alla controparte: l’onere di attivarsi per conoscere il domicilio reale spetta alla parte che procede alla notifica dell’atto di impugnazione.
Ad ogni modo, si tratta di un’inefficacia sanabile dalla rinnovazione della notificazione disposta dal Giudice o dalla riattivazione del procedimento notificatorio ad iniziativa dello stesso richiedente, poiché deriva da una causa non imputabile allo stesso.
Invio a vecchio indirizzo del domiciliatario: la Cassazione sull'efficacia della notifica
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2662 depositata l’11 febbraio 2015 ha stabilito che, nel caso di variazioni dell’indirizzo del procuratore domiciliatario, la notifica degli atti relativi ai gradi successivi di giudizio deve essere effettuata al domicilio reale dello stesso che risulta dall’albo professionale.
La notifica del ricorso effettuata al vecchio indirizzo del procuratore si considera infatti inefficace ed il notificante deve effettuare le ricerche necessarie per individuare il luogo in cui deve essere indirizzato l’atto di impugnazione.
A nulla vale la circostanza per cui il trasferimento di domicilio non sia stato ritualmente comunicato alla controparte: l’onere di attivarsi per conoscere il domicilio reale spetta alla parte che procede alla notifica dell’atto di impugnazione.
Ad ogni modo, si tratta di un’inefficacia sanabile dalla rinnovazione della notificazione disposta dal Giudice o dalla riattivazione del procedimento notificatorio ad iniziativa dello stesso richiedente, poiché deriva da una causa non imputabile allo stesso.
Recent posts.
Con la sentenza n. 20141/2026, la Corte di Cassazione, si è pronunciata sul tema dell’ammissibilità del concordato minore proposto dall'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese. La fattispecie trae origine dal ricorso promosso da un [...]
La pronuncia della Corte di Cassazione con ordinanza n. 24271 del 30 luglio 2026 chiarisce in modo netto i limiti entro i quali l’Amministrazione finanziaria può agire dopo la definizione agevolata di una lite fiscale [...]
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 28 agosto 2026, n. 24825 La presenza, in una fideiussione bancaria, delle clausole già censurate dalla Banca d’Italia nello schema ABI non determina, di per sé, la nullità della garanzia. [...]
Recent posts.
Con la sentenza n. 20141/2026, la Corte di Cassazione, si è pronunciata sul tema dell’ammissibilità del concordato minore proposto dall'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese. La fattispecie trae origine dal ricorso promosso da un [...]
La pronuncia della Corte di Cassazione con ordinanza n. 24271 del 30 luglio 2026 chiarisce in modo netto i limiti entro i quali l’Amministrazione finanziaria può agire dopo la definizione agevolata di una lite fiscale [...]

