In bicicletta ubriaco? E' guida in stato d'ebbrezza
Con la sentenza del 2 febbraio 2015 n. 4893, la Suprema Corte di Cassazione (IV Sez. penale) ha stabilito, prendendo come norma di riferimento l’art. 148 CdS, che: “il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale”.
Gli Ermellini precisano che anche se la norma, nello specifico art 148 CdS, sembrerebbe presuppore la “guida” di un veicolo a motore escludendo, pertanto, quei mezzi azionati con altri metodi in realtà, in virtù del combinato disposto dagli artt. 46, 47, 50 e 140 CdS, la stessa risulta ben applicabile anche ai velocipedi, quali appunto le biciclette alle quali si applicano senz’altro le norme di comportamento generale disposte per gli utenti della strada.
Ed infatti, dal combinato disposto degli articoli citati si desume che per velocipedi, s’intendono i mezzi a due o più ruote funzionanti a spinta prettamente muscolare azionati dalle persone che si trovano sul mezzo, altresì, sono considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico.
In bicicletta ubriaco? E' guida in stato d'ebbrezza
Con la sentenza del 2 febbraio 2015 n. 4893, la Suprema Corte di Cassazione (IV Sez. penale) ha stabilito, prendendo come norma di riferimento l’art. 148 CdS, che: “il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale”.
Gli Ermellini precisano che anche se la norma, nello specifico art 148 CdS, sembrerebbe presuppore la “guida” di un veicolo a motore escludendo, pertanto, quei mezzi azionati con altri metodi in realtà, in virtù del combinato disposto dagli artt. 46, 47, 50 e 140 CdS, la stessa risulta ben applicabile anche ai velocipedi, quali appunto le biciclette alle quali si applicano senz’altro le norme di comportamento generale disposte per gli utenti della strada.
Ed infatti, dal combinato disposto degli articoli citati si desume che per velocipedi, s’intendono i mezzi a due o più ruote funzionanti a spinta prettamente muscolare azionati dalle persone che si trovano sul mezzo, altresì, sono considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico.
Recent posts.
Gestione della crisi Eleven Finance: il piano dell'Avv. Sergio Scicchitano "Ho scelto il migliore". Titola così il documento allegato qui di seguito, che illustra il piano di ristrutturazione predisposto per Eleven Finance srl, società [...]
Con la sentenza n. 34809/2025, emessa in data 26.09.2025 e pubblicata in data 24.10.2025, la V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha affrontato una questione giuridica di notevole rilevanza. Gli Ermellini hanno, infatti, [...]
Nel panorama giuridico italiano, raramente una questione apparentemente tecnica come il computo dei termini processuali ha assunto una rilevanza così cruciale per la tutela del diritto di difesa. La recente pronuncia della Cassazione civile Sez. [...]
Recent posts.
Gestione della crisi Eleven Finance: il piano dell'Avv. Sergio Scicchitano "Ho scelto il migliore". Titola così il documento allegato qui di seguito, che illustra il piano di ristrutturazione predisposto per Eleven Finance srl, società [...]
Con la sentenza n. 34809/2025, emessa in data 26.09.2025 e pubblicata in data 24.10.2025, la V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha affrontato una questione giuridica di notevole rilevanza. Gli Ermellini hanno, infatti, [...]

