Cane randagio procura incidente, responsabile il Comune
Gli Ermellini con la sentenza del 12.02.2015 n. 2741 che in caso di sinistro stradale causato da un cane randagio è il Comune a dover risarcire i danni causati in conseguenza dell’evento lesivo.
Infatti, ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo, l’ente territoriale è tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza.
Difatti, in base al principio del “neminem laedere” di cui all’art. 2043 c.c., la P.A. è personalmente ed esclusivamente responsabile dei danni riconducibili all’omissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale.
Inoltre, il modello di condotta a cui la P.A. è tenuta, postula l’osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata essendo essa tenuta ad evitare o ridurre i rischi connessi all’attività di attuazione della funzione attribuitale.
Comportamento cui la P.A. è d’altro canto tenuta già in base all’obbligo di buona fede o correttezza, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso volti alla salvaguardia dell’utilità altrui.
Pertanto, la violazione dei principi fa scattare profili di responsabilità in capo alla P.A.
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Infatti, ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo, l’ente territoriale è tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza.
Difatti, in base al principio del “neminem laedere” di cui all’art. 2043 c.c., la P.A. è personalmente ed esclusivamente responsabile dei danni riconducibili all’omissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale.
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