Cane randagio procura incidente, responsabile il Comune

febbraio 21st, 2015|Articoli, Diritto civile|

Gli Ermellini con la sentenza del 12.02.2015 n. 2741 che in caso di sinistro stradale causato da un cane randagio è il Comune a dover risarcire i danni causati in conseguenza dell’evento lesivo.

 Infatti, ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo, l’ente territoriale è tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza.

Difatti, in base al principio del “neminem laedere” di cui all’art. 2043 c.c., la P.A. è personalmente ed esclusivamente responsabile dei danni riconducibili all’omissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale.

Inoltre, il modello di condotta a cui la P.A. è tenuta, postula l’osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata essendo essa tenuta ad evitare o ridurre i rischi connessi all’attività di attuazione della funzione attribuitale.
Comportamento cui la P.A. è d’altro canto tenuta già in base all’obbligo di buona fede o correttezza, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso volti alla salvaguardia dell’utilità altrui.

Pertanto, la violazione dei principi fa scattare profili di responsabilità in capo alla P.A.