
Notifica decreto ingiuntivo: la residenza è quella dei certificati anagrafici?
Con sentenza n. 25713/2014 la Corte Suprema esamina la questione della presunta nullità della notifica di un decreto ingiuntivo eccepita dall’ingiunto mediante opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. in quanto asseritamente notificato nel luogo di dimora anziché nel luogo di residenza indicato dai certificati anagrafici.
Secondo gli Ermellini ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se non per vizi della motivazione (ex multis Cass. n. 24852/06, n. 15938/08).
In ogni caso la Corte ritiene il ricorso infondato anche perché la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere eccepita dall’intimato nel giudizio di cognizione instaurato con l’opposizione al decreto, ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ., ovvero, se la nullità ha impedito all’opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l’opposizione tardiva, ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ., e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l’opposizione di cui agli artt. 615 o 617 cod. proc. civ. (Cass. n. 8011/09, n. 15892/09, tra le più recenti).

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In ogni caso la Corte ritiene il ricorso infondato anche perché la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere eccepita dall’intimato nel giudizio di cognizione instaurato con l’opposizione al decreto, ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ., ovvero, se la nullità ha impedito all’opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l’opposizione tardiva, ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ., e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l’opposizione di cui agli artt. 615 o 617 cod. proc. civ. (Cass. n. 8011/09, n. 15892/09, tra le più recenti).
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