Volontà delle parti nel contratto definitivo, la sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione con sentenza n. 22984, depositata il 29 ottobre 2014, ha affrontato il delicato tema della volontà delle parti all’interno di un contratto definitivo.
Il caso trae origine dal ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, che aveva riformato la sentenza di primo grado sulla base della considerazione che la clausola contenuta nel preliminare, non essendo stata riprodotta nel contratto definitivo, doveva intendersi essere stata rinunziata dalle parti.
Afferma la Corte che secondo il principio dell’assorbimento, una volta stipulato il contratto definitivo, questo costituisce l’unica fonte dei diritti ed obbligazioni delle parti; tant’è che clausole presenti all’interno del contratto preliminare successivamente non riprodotte si presumono non conformi alla volontà delle parti diretta alla disciplina del negozio concluso.
Tale presunzione, tuttavia, non esime il giudice dal dovere di verificare la concreta intenzione delle parti al momento della sottoscrizione del contratto definitivo, tale che la presunzione possa nella specie ritenersi vinta da elementi di segno opposto, offerti dalle parti o desumibili dagli atti.
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