Servitù di parcheggio, quando il contratto è nullo per impossibilità dell’oggetto

novembre 18th, 2014|Articoli, Locazioni e condominio|

Il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell’utilità, così come al fondo servente del peso (sent. 7 marzo 2013 n. 5760), mentre la mera commoditas di parcheggiare l’auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari (sent. 28 aprile 2004 n. 8137)”.

Alla luce di tale principio la Corte di Cassazione con sentenza n. 23708/14 ha accolto il ricorso ritenendo nulla la volontà negoziale di costituire o riconoscere una tale servitù, per impossibilità dell’oggetto.