Interessi anatocistici, quando la domanda presentata è valida
Con sentenza n. 24160/2014 la Corte Suprema si è trovata a dove rispondere al quesito circa la necessità o meno di una specifica domanda del creditore, autonoma e distinta da quella rivolta al riconoscimento degli interessi principali, per il riconoscimento degli interessi cd. anatocistici ossia degli interessi sugli interessi già scaduti.
Il ricorrente sostiene che nelle proprie conclusione in primo grado aveva richiesto, oltre al pagamento della somma complessivamente dovuta per interessi sulle somme pagate in ritardo o non corrisposte, gli ulteriori interessi legali e la svalutazione sul predetto importo.
Secondo la Cassazione: “qualora la domanda sia ambigua e suscettibile di essere interpretata sia come volta ad ottenere il riconoscimento degli interessi anatocistici sia come richiesta degli interessi moratori destinati a maturare dopo la domanda e fino all’effettivo pagamento, il giudice del merito, stante la necessaria specificità della richiesta di anatocismo, non può ritenere proposta la domanda di tali interessi, ogni qualvolta l’esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, alla quale egli deve far riferimento per risolvere quell’ambiguità, non fornisca argomenti in tal senso, incorrendo altrimenti nel vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (cfr. Cass. Sez. Un., 14 ottobre 1998, n. 10156; Cass., Sez. I, 4 marzo 20 11, n. 5218; Cass., Sez. III, 8 maggio 2006, n. 10500).
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Il ricorrente sostiene che nelle proprie conclusione in primo grado aveva richiesto, oltre al pagamento della somma complessivamente dovuta per interessi sulle somme pagate in ritardo o non corrisposte, gli ulteriori interessi legali e la svalutazione sul predetto importo.
Secondo la Cassazione: “qualora la domanda sia ambigua e suscettibile di essere interpretata sia come volta ad ottenere il riconoscimento degli interessi anatocistici sia come richiesta degli interessi moratori destinati a maturare dopo la domanda e fino all’effettivo pagamento, il giudice del merito, stante la necessaria specificità della richiesta di anatocismo, non può ritenere proposta la domanda di tali interessi, ogni qualvolta l’esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, alla quale egli deve far riferimento per risolvere quell’ambiguità, non fornisca argomenti in tal senso, incorrendo altrimenti nel vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (cfr. Cass. Sez. Un., 14 ottobre 1998, n. 10156; Cass., Sez. I, 4 marzo 20 11, n. 5218; Cass., Sez. III, 8 maggio 2006, n. 10500).
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