
Niente usucapione per l’erede che detiene il bene senza la prova del possesso esclusivo
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1257 del 4 giugno 2014, nel confermare la sentenza di merito ha affermato che le visite costanti dell’usufruttuaria del bene immobile, nonché la presenza in esso di beni appartenenti ad altro erede escludono la sussistenza di quella signoria sulla cosa che contraddistingue il possesso ad usucapionem.
Nel caso sottoposta all’attenzione dei giudici di Piazza Cavour, in particolare, una donna conveniva in giudizio i suoi fratelli per ottenere la divisione dell’appartamento, lasciato in eredità dai genitori. Una sorella – cui la madre defunta aveva concesso di vivere nell’immobile e che dunque aveva la detenzione del bene – costituendosi in giudizio chiedeva, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuta usucapione in forza di possesso ultraventennale.
La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto che “proprio la circostanza che ad “insediare” la figlia nell’uso dell’immobile sia stata la madre, che continuava a recarvisi, dimostra che l’inizio della fase di uso del bene da parte della figlia A. non fosse espressione di impossessamento, ma di una detenzione benevolmente concessa dall’usufruttuario, titolare del diritto di godere della casa, secondo un costume familiare diffuso nel nostro paese (si veda Cass. SU 13603/04 in tema di comodato di casa coniugale).
Per dimostrare di aver usucapito, la dante causa dei ricorrenti avrebbe dovuto dimostrare ben maggiori elementi di valutazione comprovanti un possesso pieno, esclusivo e manifestamente contrastante con i diritti degli altri eredi e dell’usufruttuaria, di quelli (pagamento di imposte e oneri per una pratica amministrativa) che asserisce essere stati malvalutati”.

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Nel caso sottoposta all’attenzione dei giudici di Piazza Cavour, in particolare, una donna conveniva in giudizio i suoi fratelli per ottenere la divisione dell’appartamento, lasciato in eredità dai genitori. Una sorella – cui la madre defunta aveva concesso di vivere nell’immobile e che dunque aveva la detenzione del bene – costituendosi in giudizio chiedeva, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuta usucapione in forza di possesso ultraventennale.
La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto che “proprio la circostanza che ad “insediare” la figlia nell’uso dell’immobile sia stata la madre, che continuava a recarvisi, dimostra che l’inizio della fase di uso del bene da parte della figlia A. non fosse espressione di impossessamento, ma di una detenzione benevolmente concessa dall’usufruttuario, titolare del diritto di godere della casa, secondo un costume familiare diffuso nel nostro paese (si veda Cass. SU 13603/04 in tema di comodato di casa coniugale).
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