L’atto per l’istanza di fallimento

La formula – Ricorso per la dichiarazione di fallimento

Il patrocinatore che ha conseguito un titolo esecutivo (vedi sentenza, ordinanza…) contenente l’ordine espresso a carico del debitore di pagare una certa somma di denaro, ove abbia avviato le procedure esecutive, ma queste siano risultate infruttuose, al fine di poter recuperare il credito, deve redigere, ai sensi e per gli effetti del’art. 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ricorso per la dichiarazione di fallimento secondo la formula su indicata.

Non senza segnalare che:

– detto atto va depositato dinanzi il Tribunale del luogo in cui ha la propria sede legale la società debitrice;

– il ricorso e il decreto con cui viene fissata l’udienza di comparizione del fallendo vengono comunicati a cura della cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore.