
Controversie con l'avvocato: competente il Foro del cliente
Con ordinanza n. 1464/2014, depositata il 24 gennaio 2014 la Suprema Corte ha ritenuto applicabile la disciplina del consumatore anche al professionista prestatore d’opera intellettuale (art. 2229 c.c.), qual è l’avvocato. È evidente che un avvocato utilizza il contratto (di mandato per la rappresentanza e difesa giudiziale o extragiudiziale di un cliente) per agire nell’esercizio della propria attività professionale, ed è pertanto da considerare un professionista secondo la definizione fornita dal legislatore nel citato D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 art. 3 lett. u”.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale italiano prevalente, deve essere considerato consumatore e beneficia della disciplina di cui all’art. 1469 bis c.c. e segg. (attualmente D.Lgs. n. 2006 del 2005, artt. 3 e 33 e segg.), la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, concluda un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività; mentre deve essere considerato “professionista” tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale e professionale, ricomprendendosi in tale nozione anche gli atti posti in essere per uno scopo connesso all’esercizio dell’impresa (Cass. 23/02/2007, n. 4208; Cass. 25/07/2001, n. 10127).
Nel caso di specie il cliente (ingegnere – imprenditore edile) concludeva con il professionista (avvocato) un contratto di prestazione d’opera intellettuale per la soddisfazione di esigenze della vita estranee all’esercizio della sua attività imprenditoriale, segnatamente per la tutela di un credito ipotecario – personale – vantato nei confronti di altro soggetto. Di talché alla controversia tra l’avvocato e il cliente trova applicazione il cd. Foro del consumatore e dunque risulta competente il Giudice del luogo di residenza del cliente.

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Secondo l’orientamento giurisprudenziale italiano prevalente, deve essere considerato consumatore e beneficia della disciplina di cui all’art. 1469 bis c.c. e segg. (attualmente D.Lgs. n. 2006 del 2005, artt. 3 e 33 e segg.), la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, concluda un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività; mentre deve essere considerato “professionista” tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale e professionale, ricomprendendosi in tale nozione anche gli atti posti in essere per uno scopo connesso all’esercizio dell’impresa (Cass. 23/02/2007, n. 4208; Cass. 25/07/2001, n. 10127).
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