Vizi d’opera, denuncia possibile anche dopo gli otto giorni

gennaio 24th, 2014|Articoli, Diritto civile|

I vizi dell’opera possono essere denunciati al direttore dei lavori anche oltre il termine di otto giorni dalla scoperta. Ciò in quanto la decadenza sancita dall’articolo 2226 del codice civile non si applica in caso di prestazione di attività intellettuale.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 28575 del 20 dicembre 2013, ha accolto il ricorso del cliente di un architetto che, nonostante fosse insoddisfatto dei lavori da questo condotti, aveva ricevuto un decreto ingiuntivo per il pagamento della parcella.

La controversia che è stata oggetto di esame della Corte è la prestazione intellettuale fornita dall’architetto per il comportamento assunto durante l’esecuzione dell’opera il quale aveva fatto notificare un decreto ingiuntivo ad un cliente che non lo aveva pagato dopo aver svolto il proprio incarico. Difatti il cliente si era opposto al pagamento sostenendo che l’architetto aveva violato i doveri derivanti dal suo incarico professionale.

I Giudici di merito respinsero l’opposizione poiché la raccomandata, con cui si denunciavano i vizi dell’opera, era arrivata dopo più di otto giorni dalla scoperta.

La seconda sezione civile della Suprema Corte non ha però condiviso le motivazioni dei giudici di merito, difatti chiarito che le disposizioni contenute nell’articolo 2226 del codice civile, in tema di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per vizi dell’opera, sono inapplicabili alla prestazione d’opera intellettuale, e in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l’obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l’uno e l’altro compito, attesa l’eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l’art. 2226 c.c. Il suddetto articolo del codice civile non rientra dunque tra quelli che l’art. 2230 c.c. ritiene applicabili anche alle prestazioni d’opera intellettuale in quanto non compatibile con la natura del rapporto.

Gli Ermellini hanno pertanto escluso che nel caso di specie operi la distinzione tra obbligazioni di mezzo e di risultato, poiché è molto frequente una commistione tra tali due criteri risolutivi.

Appare, pertanto, di tutta evidenza come  a seguito dell’orientamento espresso dalla Corte Suprema, colui che si reputi insoddisfatto dell’operato del professionista potrà disporre dell’ordinario termine di prescrizione decennale per poter contestare ritardi o inadempienze del professionista.