Impugnazione testamento olografo, i contrasti in Cassazione

gennaio 8th, 2014|Articoli, Diritto civile|

La Corte di Cassazione è nuovamente tornata su un tema che, seppur oggetto di pronuncia ad opera delle Sezioni Unite (sentenza 23 giugno 2010 n. 15169), fa ancora oggi molto discutere mostrando ancora aperti contrasti fra i Giudici della Suprema Corte, vale a dire le modalità attraverso le quali va impugnato il testamento olografo.

Sul tema, come ormai noto, opposti sono gli schieramenti; secondo parte della Giurisprudenza, poiché il testamento olografo è un documento che non perde la sua natura di scrittura privata per il fatto che deve rispondere ai requisiti di forma imposti dalla legge e che deriva la sua efficacia dal riconoscimento espresso o tacito che ne faccia il soggetto contro il quale la scrittura è prodotta, la parte che voglia impedire tale riconoscimento deve proporre il disconoscimento della scheda testamentaria, incombendo poi al soggetto che invece vuole avvalersene l’onere di chiedere la verificazione del documento (Cass. Sez. II 16.10.1975 n. 3371; Cass. Sez. II 05.07.1979 n. 3849; Cass. sez. II 12.04.2005 n. 7475; Cass. Sez. II 11.11.2008 n. 26943).

Di segno diametralmente opposto l’indirizzo giurisprudenziale a norma del quale la contestazione dell’autenticità del testamento olografo debba essere operata attraverso lo strumento della querela di falso, essendo di contro insufficiente e inidoneo allo scopo il mero disconoscimento dell’atto (Cass. sez. II 08.08.1968 n. 2793; Cass. Sez. II 30.10.2003 n. 16362).

Questo secondo orientamento sembrava avere trovato conferma e legittimazione nella pronuncia della sentenza n. 15169/10 con cui appunto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano avallato le precedenti pronunce sul punto.

Tuttavia la risoluzione del contrasto si è rivelata solo apparente atteso che sezioni semplici della Suprema Corte, malgrado la pronuncia sopra citata, sono ritornate ad esprimersi in modo contrastante sposando ora l’uno ora l’altro orientamento (Cass. 23.12.2011 n. 28637; Cass. 24.05.2012 n. 8272).

In considerazione dell’attualità di un contrasto non ancora sopito su un tema sempre di forte attualità e che indubbiamente necessita di un indirizzo costante ed univoco, la Seconda Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria in commento, hanno ribadito l’esigenza che le Sezioni Unite affrontino nuovamente l’argomento dipanando la matassa dell’intricata questione; da qui la remissione degli atti al primo Presidente affinché disponga la pronuncia delle Sezioni Unite sull’indicato contrasto.