Assegno di mantenimento figlio: padre separato non deve corrisponderlo sine die

gennaio 30th, 2014|Articoli, Diritto di famiglia|

In data 6.12.2013 la Prima sezione della Suprema Corte di Cassazione ha confermato il principio per cui l’assegno di mantenimento dovuto in favore del figlio non è dovuto sine die dal padre cui sia stata addebitata la separazione.

In particolare “La prima Sezione ha precisato che non è dovuto l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non autosufficiente, allorché egli sia ultratrentenne, dotato di patrimonio personale e svolga gli studi universitari in luogo diverso dalla sede di residenza, senza aver ingiustificatamente né conseguito il titolo, né essersi procurato un’occupazione remunerativa”.

Nel caso di specie la Corte d’Appello di Bari, con conferma della Suprema Corte, ha correttamente osservato che, poiché il figlio maggiorenne (ultratrentenne) seguiva il proprio corso di studi lontano dal luogo di residenza della madre, quest’ultima ha perso il diritto ad occupare la casa coniugale.